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Sassari

Nessun “collegio” può pensare di sostituirsi al giudice

Faccio parte di un’associazione e qualche giorno fa mi è arrivata una lettera con cui veniva comunicata la mia esclusione per non aver pagato l’assicurazione personale ulteriore alla quota annuale,...

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Faccio parte di un’associazione e qualche giorno fa mi è arrivata una lettera con cui veniva comunicata la mia esclusione per non aver pagato l’assicurazione personale ulteriore alla quota annuale, nonostante non avessi fruito dei servizi messi a disposizione per tutto quel periodo né fosse richiesto dalle regole. Ho minacciato di ricorrere alle vie legali e mi è stato fatto notare che l’esclusione non è ricorribile per via del contratto che ho firmato dove effettivamente c’è scritto che «l’eventuale esclusione dell’associato, deliberata dall’assemblea, non può essere contestata in sede giudiziale ma davanti al Collegio». È legale?

La Costituzione assicura la tutela dei diritti della personalità che si manifestano non solo individualmente, ma anche all’interno delle formazioni sociali. Un diritto privo di protezione giudiziaria perderebbe quel grado di effettività che sta alla base del vivere civile. Il principio costituzionale trova conferma anche in materia di organizzazioni collettive, dunque sia per le associazioni riconosciute che per quelle non riconosciute. L’art. 24 co. 3 cod. civ. assicura all’associato escluso il potere di ricorrere giudizialmente per contestare l’esclusione, proponendo ricorso entro sei mesi dalla data in cui la decisione è stata portata a conoscenza dell’interessato. Dal momento che la norma citata ha carattere inderogabile, in quanto fissata a presidio di un interesse generale, le eventuali clausole limitative del diritto di agire in giudizio non sono legittime e possono essere dichiarate nulle. Inoltre gli atti adottati da un eventuale organo di giustizia interno, come il “Collegio” del quesito. La Cassazione, negando la natura arbitrale degli organi di giustizia interna, ha riconosciuto il potere di agire in giudizio anche in presenza di clausole limitative nonché la possibilità del giudice di sindacare nel merito l’esclusione. La mancata sottoscrizione dell’assicurazione personale non parrebbe configurare quei gravi motivi richiesti dalla legge per escludere un associato. Dai dati forniti infatti non risulta l’esistenza di obblighi assicurativi inseriti in regolamenti o nell’atto costitutivi sicché il motivo di esclusione non pare sorretto dalla gravità. Pertanto sarà possibile, previo parere del Collegio interno, intraprendere la strada giudiziaria per far valere le proprie ragioni.(Avv. Giuseppe Bassu)

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