Dieci fratelli, una casa indivisa e i dubbi del comproprietario
Vorrei porvi un quesito per una questione un po’ ingarbugliata. Mia madre è comproprietaria di un appartamento unitamente ad altri 9 fratelli (10% ciascuno di quota indivisa), abitato da uno di essi...
Vorrei porvi un quesito per una questione un po’ ingarbugliata. Mia madre è comproprietaria di un appartamento unitamente ad altri 9 fratelli (10% ciascuno di quota indivisa), abitato da uno di essi (poniamo “A”). Uno dei fratelli (il signor “B”) viene a mancare, lasciando, oltre a moglie e figli, diversi debiti.
Moglie e figli di “B” – dopo oltre un anno dalla morte – rinunciano all’eredità, comprendente anche la quota del predetto appartamento. Mi rivolgo ai notai dell’Ufficio studi per chiedere di conoscere se mia madre – che non ha dichiarato alcunché –, preoccupata dalla eventualità di doversi accollare i debiti pregressi del de cuius, sia tenuta a fare dichiarazione espressa di rinuncia alla quota di quel 10 per cento dell’immobile. E se sia tenuta allo stesso obbligo anche la miei figli minorenni.
Sua madre si trova nella situazione di chiamata all’eredità. L’eredità infatti non si acquista automaticamente ma è necessaria o un’accettazione espressa oppure un comportamento che presupponga la volontà del chiamato di accettare l’eredità (accettazione tacita). In una situazione di comproprietà come quella da Lei prospettata diventa tuttavia difficile stabilire se il chiamato abbia o meno compiuto un atto che presupponga tale volontà di accettare.
Tenga inoltre presente che il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari, se entro tre mesi non fa l’inventario, è considerato erede puro e semplice. Pertanto il consiglio è, sia per Lei che per sua madre, di rinunciare espressamente all’eredità di suo zio. I suoi figli minori potranno invece aspettare il compimento del diciottesimo anno di età per rinunciare all’eredità.
Infatti, i minori non possono accettare che con beneficio di inventario (pertanto non possono accettare tacitamente ma solo espressamente e previa autorizzazione giudiziale) e non decadono fino ad un anno dopo il compimento del diciottesimo anno di età.(Ufficio studi Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio)
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