La “condizione di reciprocità” dà piena libertà ai cittadini stranieri
Gentili notai dell’Ufficio studi dei distretti riuniti, il mio quesito riguarda il diritto societario. Vorrei infatti sapere se un cittadino straniero può costituire una società in Italia. In questo...
Gentili notai dell’Ufficio studi dei distretti riuniti, il mio quesito riguarda il diritto societario. Vorrei infatti sapere se un cittadino straniero può costituire una società in Italia. In questo caso ci sono procedure particolari da seguire? Grazie per la risposta.
Buongiorno caro lettore. I cittadini stranieri possono costituire liberamente società in Italia se è verificata la condizione di reciprocità. La reciprocità è la regola in base a cui uno stato concede diritti ai cittadini di un altro stato presenti nel suo territorio a condizione che anche tale stato riconosca ai cittadini del primo gli stessi principi. Per verificare l’esistenza della condizione di reciprocità si possono consultare le schede elaborate dal Ministero degli Affari esteri e pubblicate sul proprio sito internet.
Se è verificata la condizione di reciprocità, lo straniero dovrà preventivamente munirsi di codice fiscale. Qualora non conosca la lingua italiana ed il notaio non conosca la lingua dello straniero, in atto interverrà anche un testimone che conosca la lingua straniera e un interprete.
L’atto sarà tradotto nella lingua parlata dal cittadino straniero e la traduzione sarà letta a quest’ultimo dall’interprete. (Ufficio studi Consiglio notarile distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania)
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