La Nuova Sardegna

Sassari

La finestra sul cortile è troppo vicina

La finestra sul cortile è troppo vicina

Il codice stabilisce le distanze da rispettare e la giurisprudenza le ritiene inderogabili, ma l’usucapione è dietro l’angolo

28 settembre 2016
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Un anno fa ho acquistato con regolare atto notarile una piccola casa a piano terra con un giardino sia nella parte anteriore sia sul retro. La casa è praticamente attaccata ad un’altra abitazione di proprietà della sorella della ex proprietaria della mia casa.

A suo tempo questa signora aveva aperto una finestra che dà direttamente sul mio giardino. Gentili notai dell’Ufficio studi, secondo voi la mia vicina può considerare un suo diritto acquisito l’apertura di una finestra al piano terra direttamente nel mio cortile?

La signora che mi ha venduto la casa mi aveva detto che a suo tempo, trattandosi della sorella, non aveva fatto opposizione. Ci tengo a precisare che al momento non ho alcun problema con la mia vicina, ma volevo sapere cosa prevede la legge in casi come questo.

Gentile lettore, il suo quesito riguarda la disciplina prevista dal codice civile delle distanze legali per le vedute (così si definiscono le finestre in campo giuridico).

Premetto che in difetto di una dettagliata planimetria dello stato dei luoghi è possibile esclusivamente dare delle indicazioni di massima, dal momento che risulta fondamentale lo stato di fatto dei luoghi. A norma dell’articolo 905 del codice civile, l’apertura della veduta su proprietà altrui è soggetta a rispetto della distanza di un metro e mezzo tra il fondo del vicino e il muro su cui si aprono le vedute dirette, ovvero di 75 cm se si tratta di vedute oblique o laterali. Tale normativa veniva in passato dalla giurisprudenza ritenuta inderogabile e pertanto il mancato rispetto da parte del vicino non poteva mai portare ad usucapire il diritto di tenere una veduta a distanza inferiore a quella legale.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (II sezione civile 17 novembre 2014 numero 24.401) ha tuttavia affermato la possibilità che il vicino usucapisca la servitù di veduta sul fondo altrui.

Tradotto in termini concreti, nel suo caso ciò significa che se la sua confinante aveva aperto tale veduta da più di 20 anni allora potrebbe, in ipotesi di lite, invocare l’usucapione della servitù relativa. È pertanto determinante anche in tal caso, un’analisi di fatto onde verificare quanto tempo sia trascorso dall’apertura della finestra in questione.

Ufficio studi Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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