La Nuova Sardegna

Sassari

Pedalando pedalando la vacanza è rovinata, chi paga i danni?

Questa estate mi trovavo in un camping attrezzato che metteva a disposizione del cliente anche delle biciclette che potevano essere usate gratis e poi riconsegnate all’ingresso. Mentre facevo una...

2 MINUTI DI LETTURA





Questa estate mi trovavo in un camping attrezzato che metteva a disposizione del cliente anche delle biciclette che potevano essere usate gratis e poi riconsegnate all’ingresso. Mentre facevo una pedalata in discesa i freni non hanno funzionato, sono caduto e ho riportato una distorsione al ginocchio (come da certificato). È intervenuta anche la municipale a cui ho fatto notare il problema della bici. La direzione del camping non vuole pagarmi i danni sostenendo che le bici sono messe a disposizione gratis senza assicurazione. Cosa posso fare?

”Hai voluto la bicicletta? Pedala …” L’utilizzo di biciclette, messe gratuitamente a disposizione dalla struttura ricettiva, è rilevante giuridicamente nel momento in cui rappresenta un servizio dell’albergatore per migliorare la sua offerta commerciale. Quando un cliente usufruisce gratuitamente del servizio biciclette, si instaura un rapporto giuridico riconducibile al comodato d’uso che trova disciplina negli artt. 1803 e seguenti del c.c. Non si vuole qui annoiare il lettore con le questioni giuridiche relative alla costituzione del rapporto ma è utile notare che anche l’accordo non scritto, la situazione di fatto o il cosiddetto contatto sociale è oggetto di protezione giuridica.

L’art. 1812 cod. civ. prevede che, se la presenza di difetti dell’oggetto messo a disposizione è tale da recare un danno all’utilizzatore, incombe la responsabilità del comodante, nel nostro caso del camping. Inoltre risulterebbe ingiustificata la mancata conoscenza dei vizi della bicicletta dal momento che il principio di buona fede comporta l’obbligo di attivarsi per scongiurare il perimento della cosa e salvaguardare il conducente. Dagli elementi forniti nel quesito parrebbe che la causa determinate della rovinosa caduta sia stata il guasto ai freni, ossia un difetto della bicicletta al quale si sarebbe dovuto porre rimedio prima di immetterla nel ciclo commerciale. Pertanto, in assenza di cause da sole sufficienti a realizzare la caduta, il titolare della struttura ricettiva parrebbe tenuto al risarcimento dei danni da quantificarsi secondo l’entità della caduta e dei giorni di cura prescritti dal medico. La mancanza di un’assicurazione dell’albergatore non esclude la sua responsabilità che dovrà essere assunta personalmente.

Naturalmente il caso proposto deve essere analizzato secondo le particolari circostanze verificatesi. (Avv. Giuseppe Bassu)

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli La Nuova Sardegna per le tue notizie su Google

Primo Piano
Maltempo

Meteo Giuliacci, ciclone in arrivo: piogge intense e temperature in picchiata

Le nostre iniziative