Snobbata la destinazione del padre di famiglia
Cugini eredi di un terreno con un passaggio obbligato deciso dallo zio
Gentile avvocato Bassu, ho ereditato insieme a mio cugino un terreno che è stato di diviso in due lotti. Un lotto, che spetterebbe a mio cugino, ha l’ingresso nella via principale che permette di arrivare in breve tempo nella zona balneare vicina. Il mio lotto invece darebbe solo dalla parte opposta con una sensibile diminuzione del valore.
Lo zio da cui abbiamo ereditato il terreno aveva costruito un passaggio rudimentale per consentire di raggiungere con un mezzo la via principale. Una volta fissati i confini, mio cugino ha messo una rete di confine e piantato l’erba inglese quindi non posso più accedere alla via principale. È un comportamento legale?
L’utilità di transitare lungo un terreno altrui e il conseguente peso di tollerare il passaggio rappresenta un “diritto di servitù”. Il vantaggio pratico compete al proprietario del fondo che può esercitare il diritto senza subire limitazioni dal proprietario del fondo vicino. Tra i modi di costituzione delle servitù, l'art. 1062 cod. civ. prevede la “destinazione del padre di famiglia” che consente di conservare l’impronta lasciata dal proprietario originario di due terreni ora divisi. Dagli elementi forniti risulta che il decuius avesse realizzato un passaggio tra due porzioni del suo fondo, oggi diviso tra i due eredi, attraverso un itinerario che consentisse di raggiungere la via principale. La norma prima citata, infatti, consente di provare l’esistenza della servitù mediante qualunque genere di prova purché idonea a rappresentare l’apparenza, cioè la tangibilità, del passaggio. In particolare la Cassazione ha affermato che tale accertamento va effettuato con riferimento alla situazione dei luoghi al momento della separazione, ove non era naturalmente presente la recinzione né le piantagioni che attualmente ricoprono il sentiero realizzato dallo zio. Nel quesito non viene chiarito se presso i terreni siano presenti opere visibili, necessarie per il riconoscimento del diritto in quanto idonee a dimostrare l’esistenza della servitù di passaggio Al fine di tutelare la propria posizione, il titolare del diritto di servitù ha diritto di agire in giudizio, ai sensi dell’art. 1079 cod. civ., non solo per ottenere una pronuncia che dichiari l’esistenza della servitù ma anche per far cessare le turbative e ripristinare lo stato dei luoghi.
Avvocato Giuseppe Bassu
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli La Nuova Sardegna per le tue notizie su Google