La Nuova Sardegna

Sassari

L’accollo del mutuo è sempre possibile con condizioni chiare

Circa sette anni fa ho acquistato con mio fratello una villetta a due piani di cui siamo proprietari al 50%. Ciascuno di noi ha aperto un mutuo con la banca e ancora lo stiamo pagando mancando 6 rate...

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Circa sette anni fa ho acquistato con mio fratello una villetta a due piani di cui siamo proprietari al 50%. Ciascuno di noi ha aperto un mutuo con la banca e ancora lo stiamo pagando mancando 6 rate al termine. Ho intenzione di vendere a mio fratello il piano dove abito perché dovrei cambiare residenza. Mio fratello è disponibile a pagare le restanti rate del mutuo e un prezzo per la vendita. È possibile intervenire legalmente (non solo con accordi a voce) in modo da tutelarmi?

La quota di comproprietà su un immobile può essere oggetto di disposizione da parte di ciascun comproprietario che può venderla, ai sensi dell’art. 1103 cod. civ., tanto agli altri partecipanti alla comunione quanto a soggetti estranei. Nel caso rappresentato viene manifestata l'intenzione di voler cedere la propria quota al fratello comproprietario che diventerebbe, in questo modo, titolare esclusivo dell’intero immobile. A tal fine è necessario procedere ad un contratto di compravendita, rispettoso delle forme prescritte dalla legge e dell’eventuale trascrizione per poter essere fatto valere anche verso terzi. Il prezzo pattuito dalle parti sarà, naturalmente, inserito nel contratto redatto dal notaio. Per quanto riguarda il mutuo ancora in piedi, occorre verificare la disponibilità del fratello acquirente ad assumere il debito verso la banca. In caso positivo, come si evincerebbe dal quesito, l’art. 1273 cod. civ. consente di stipulare un contratto di accollo diretto a trasferire su un altro soggetto il peso economico di un debito, con possibilità di liberazione dall’obbligo di pagamento. Al fine di tutelarsi da eventuali situazioni sfavorevoli, l’accollo deve essere portato a conoscenza della banca, verificandone la disponibilità a liberare il debitore originario. Qualora l’istituto di credito accolga la richiesta, nessun pagamento sarà dovuto dal debitore originario ma solamente da colui che ha assunto il debito, ossia dal fratello del nostro lettore. In caso di rifiuto da parte della banca, invece, sarà possibile raggiungere un accordo interno senza adesione della banca, con il quale il fratello acquirente si obbliga ad pagare le rate del muto. In questo modo le parti potranno raggiungere il proprio interesse consentendo altresì la circolazione del bene.(Avv. Giuseppe Bassu)

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