La Nuova Sardegna

Sassari

Pedoni e maratoneti devono sempre andare contromano

Gentile avvocato, questa estate si è ripetuta nei pressi di un villaggio vacanze la solita scena di persone e biciclette che passeggiano lungo la strada in direzione contraria a quella per la...

12 ottobre 2016
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Gentile avvocato, questa estate si è ripetuta nei pressi di un villaggio vacanze la solita scena di persone e biciclette che passeggiano lungo la strada in direzione contraria a quella per la circolazione delle auto. Vorrei sapere da lei: è legale questo comportamento?

L’uso della strada è regolato dalle norme del Codice della Strada che si riferisce non solo ai veicoli, ma anche a pedoni e biciclette.

La frequenza con cui le strade sono invase da “maratoneti” e “corridori” si intensifica nei mesi estivi. L’art. 190 del Codice della Strada prevede che, fuori dai centri abitati e in mancanza del marciapiede, i pedoni debbano percorrere la strada «in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia».

La legge dunque dispone che i pedoni circolino contromano rispetto ai veicoli che provengono in direzione ostinata e contraria.

Discorso diverso meritano le biciclette, alle quali si applicano le regole valide anche per i veicoli sicché non è consentito percorrere la strada in senso contrario a quello regolarmente prescritto per il traffico.

Qualora tali norme dovessero venire disattese, è prevista una sanzione monetaria per il contravveniente.

Il problema principale si presenta in caso di incidente stradale ove la condotta sconsiderata e imprudente del pedone o ciclista può rilevare ai fini dell’esclusione o attenuazione della responsabilità civile.

Infatti, al di là delle regole specifiche precedentemente indicate, vige il principio di non creare intralcio alla circolazione sicché eventuali condotte negligenti rileveranno ai sensi dell’art. 2056 cod civ.

La casistica giurisprudenziale è notevole: dall’attraversamento improvviso all’invasione della corsia dedicata al transito dei veicoli.

Non è dovuto alcun risarcimento se il danno sarebbe potuto essere evitato utilizzando la giusta diligenza e, in ogni caso, il risarcimento è diminuito a seconda del comportamento del danneggiato che ha concorso alla verificazione dell’evento sinistroso. (Avv. Giuseppe Bassu)

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