La Nuova Sardegna

Sassari

Asl non risponde alla ditta e il Tar la condanna

di Nadia Cossu
Asl non risponde alla ditta e il Tar la condanna

Un’impresa si aggiudica provvisoriamente l’appalto per la fornitura di biancheria Dopo 2 anni la definizione del procedimento non arriva: presenta ricorso e vince

16 ottobre 2016
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SASSARI. L’impresa (la “3mc Spa” nella fattispecie) si aggiudica «provvisoriamente» la gara d’appalto indetta dalla Asl di Sassari per la fornitura triennale, in lotti, di biancheria usa e getta e prodotti vari per le farmacie ospedaliere di Sassari, Alghero, Ozieri e Aou. Ma il tempo passa – per la precisione passano più di due anni – e alla ditta non viene data alcuna comunicazione (nonostante i solleciti alla Asl) in merito all’aggiudicazione definitiva. Da qui la decisione di presentare ricorso al Tar che, ritenendo «fondata la pretesa della ricorrente (la 3mc spa ndc) – a fronte di un comportamento ingiustificato di silenzio-inadempimento della Asl di Sassari – a ottenere una definizione del procedimento intrapreso e maturato a livello di aggiudicazione provvisoria della gara» ha condannato l’Azienda sanitaria «a definire e concludere il procedimento di gara entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza» e la ha anche condannata «al pagamento di duemila euro per spese e onorari di giudizio».

In questo arco di tempo la 3mc aveva invitato la Asl a concludere il procedimento e da parte sua l’azienda sanitaria aveva chiesto documentazione che comprovasse i requisiti di capacità tecnico professionale che erano stati dichiarati in sede di gara, documentazione che era stata prontamente fornita. Poi nuovamente silenzio da parte dell’Asl e nuova richiesta nella quale si chiedeva all’impresa aggiudicataria di comunicare la disponibilità alla fornitura e la conferma dei prezzi. Anche in questo caso la ditta rispondeva confermando l’offerta presentata in gara. Ma, passati oltre due anni dall’aggiudicazione provvisoria, la 3mc ha deciso di ricorrere al tribunale amministrativo per la «violazione del principio di buona andamento della pubblica amministrazione, eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento, illogicità, contradditorietà, sviamento». Nella sentenza i giudici del Tar spiegano che «l’aggiudicazione definitiva può essere negata solo a condizione che sia deliberata legittimamente, nella forma e nella sostanza» e aggiungono che «la posizione di silenzio conservata dalla Asl in ordine alle “sorti” ch avrebbe dovuto avere la vecchia gara sia del tutto ingiustificata».

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