I difetti nascosti scoperti dopo l’acquisto
Un macchinario non è utilizzabile e il venditore fa orecchie da mercante? Compratori, state attenti alla prescrizione
Avvocato Bassu, mi aiuti. Ho acquistato un macchinario per l’impresa di cui sono titolare. Dopo qualche giorno ho scoperto nel funzionamento un difetto che ho immediatamente segnalato al venditore, il qule mi ha rilasciato un documento per impegnarsi a ripararlo e a renderlo in perfetto stato di efficienza. Gli accordi prevedevano che sarebbe intervenuto un tecnico direttamente in azienda. Ho chiamato più volte e mi è stato detto che deve arrivare il pezzo dalla casa produttrice. Con oggi sono ben due anni che va avanti questa storia e sinceramente non voglio più aspettare. Posso avere indietro i soldi pagati?
La garanzia per i vizi della cosa acquistata è un obbligo del venditore nonché un diritto del compratore particolarmente tutelato dalla legge. L’articolo 1490 cod.civ. individua come vizio della cosa quel difetto che la rende inidonea all’uso a cui è destinata nonché capace di diminuirne il valorein modo apprezzabile. Il compratore ha l’onere di denunciare il difetto entro otto giorni dalla sua scoperta al fine di poter esercitare le azioni legali previste dalla legge e relative allo scioglimento del contratto e conseguente restituzione del prezzo, oppure a una sua diminuzione proporzionata alla mancanza di qualità. L’articolo 1495 cod.civ. stabilisce un rigido termine di prescrizione di un anno dalla consegna della cosa, decorso il quale non è più consentito esercitare le azioni a tutela. Nel caso rappresentato risulta ormai spirato il termine di prescrizione, dal momento che sono trascorsi due anni dalla data in cui il macchinaro da lavoro è stato consegnato sicché, salvo atti interruttivi (quali per esempio diffide ad adempiere, raccomandate o domande giudiziali) non parrebbe possibile intraprendere la strada della risoluzione del contratto né quella della riduzione del prezzo. Tuttavia il venditore, come risulta dagli elementi forniti, si è impegnato con un atto scritto a rimuovere i difetti che colpiscono il macchinario, garantendo così una prestazione idonea a rendere efficiente la cosa acquistata attraverso il ripristino delle sue complete funzionalità. La Cassazione, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che il termine di prescrizione per far valere il diritto alla esecuzione del lavoro di manutenzione è quello ordinario, ovvero 10 anni. Fermo restando il risarcimento del danno eventualmente subito a causa del mancato utilizzo del macchinario da lavoro, il compratore parrebbe poter agire in giudizio per ottenere l’esatto adempimento della prestazione riparatoria per la quale il venditore si è obbligato riconoscendo il vizio della cosa.
Avvocato Giuseppe Bassu
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