La Nuova Sardegna

Sassari

La collazione garantisce la divisione e il rispetto delle quote

Avvocato Bassu, dopo la scomparsa di mio padre ci sono stati alcuni problemi con uno dei miei fratelli che aveva ricevuto in donazione da mio padre un capannone in zona industriale. Questo immobile è...

02 novembre 2016
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Avvocato Bassu, dopo la scomparsa di mio padre ci sono stati alcuni problemi con uno dei miei fratelli che aveva ricevuto in donazione da mio padre un capannone in zona industriale. Questo immobile è stato dato in affitto da mio fratello ad una società e quindi ha fruttato parecchio. Noi altri fratelli abbiamo qualche diritto su quelle somme o su una loro parte? E per quanto riguarda il capannone come dobbiamo comportarci?

La successione ereditaria comporta una serie di conseguenze giuridiche relative alle donazioni effettuate dal de cuius, durante la sua vita, ad esclusivo vantaggio di alcuni dei figli.

La legge, in mancanza di testamento e in caso di assenza di coniuge, attribuisce a ciascun discendente una quota ereditaria eguale per ciascuno. Pertanto le donazioni che vedono protagonisti soltanto alcuni dei figli non possono pregiudicare quella proporzionalità di quote che la legge pone a fondamento della successione necessaria.

Gli artt. 737 e seguenti del Codice Civile, riconoscendo questa funzione, dispongono il necessario conferimento, nel complesso dei beni ereditari, di quelle cose ricevute per donazione.

Questa operazione, che prende il nome di collazione, garantisce la divisione tra tutti i coeredi secondo le rispettive quote previste dalla legge.

Nel caso rappresentato, il donatario può scegliere se rendere materialmente alla massa ereditaria il bene ricevuto oppure riferire il valore di quel bene alla propria quota di eredità.

In entrambe le ipotesi i coeredi sono tutelati poiché l'inserimento del bene nell'asse ereditario consente loro di partecipare in maniera proporzionale alla divisione di tutti i beni appartenuti al de cuius.

Per quanto riguarda invece le somme ricevute dal fratello a titolo di canone di locazione del capannone donatogli, l'art. 745 cod. civ. riconosce la piena proprietà in capo al donatario dei frutti (compresi quelli civili) fino al momento di apertura della successione, cioè sino al giorno della morte del genitore. I canoni percepiti successivamente, invece, dovranno essere ricondotti alla massa ereditaria, secondo le regole della collazione poc’anzi descritta.(Avv. Giuseppe Bassu)

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