Risparmio energetico, novità e scadenze
È confermata la data del 31 dicembre 2016 per l’adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione
Gentile Esperto, con decreti legislativi 102/2014 e 141/2016 sono state emanate le norme per l’attuazione della direttiva 2012/27/UE che stabiliscono misure per la promozione ed il miglioramento dell’efficienza energetica e che comportano una serie di interventi (relazione di un tecnico o progettista e installazione di appositi congegni) con una spesa oscillante tra i 2500/3000 € a famiglia ed una sanzione tra i500/2500 € se non si ottempera entro il 31/12/2016. Ed ecco i quesiti: a) tali interventi sono obbligatori anche per gli edifici costruiti secondo le norme in vigore negli anni 1970 o per tutti indistintamente dall’anno in costruzione? b) qualora il condominio non provveda a porre in essere le misure in argomento in base alla relazione tecnica, la stessa può essere impugnata, e da quale organo di controllo? I committenti sono passibili di sanzioni o il redattore rimane l’unico responsabile? Grazie per l’attenzione, l’argomento è di estrema rilevanza per tante famiglie.
Confermo l’interesse anche del notariato alle problematiche energetiche, segnalandole che agli atti di vendita di determinate unità immobiliari vengono allegati gli attestati di prestazione energetica nei quali vengono indicate le prestazioni termiche dell’edificio. In alcuni casi la prestazione energetica dell’edificio (classe A o B) consente all’acquirente di usufruire di benefici fiscali quali per esempio la detrazione di una quota iva sull’acquisto.
La normativa citata nel quesito è destinata a tecnici del settore. Ai sensi dell’articolo 9 comma 5 D.Lgs. 102/2014 è confermata la scadenza del 31 dicembre 2016 per l’adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione. Non si registrano sostanziali modifiche per quanto attiene le attività aventi ad oggetto gli impianti. Lo stesso termine viene previsto anche per l’approvazione del nuovo criterio di riparto, fatta salva la possibile deroga per la prima stagione termica successiva all’installazione.
La precedente formulazione della norma presentava molteplici dubbi interpretativi che, con la modifica del testo, il Legislatore ha risolto.
Il soggetto tenuto all’installazione del contatore di fornitura è il distributore nella sua qualità di “esercente dell’attività di misura”. Il contatore, difatti, è il confine tra la competenza del distributore e quella del condominio.
La coincidenza di tale soggetto con il distributore è confermata dall’articolo 9 comma 1 del D. Lgs. 102/2014.
Pertanto, i distributori del gas o del teleriscaldamento, a loro cura, entro il 31 dicembre 2016, dovranno provvedere ad installare un «contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio». In caso di supercondominio, pertanto, non dovranno essere installati, a cura del distributore, ulteriori contatori in riferimento a ciascun edificio.
Le lettere b) e c) della citata legge riguardano, invece, interventi impiantistici che devono essere effettuati dai condominii o dagli edifici polifunzionali.
Il legislatore, tuttavia, prevede che l’installazione debba essere fatta a cura del “proprietario”. Tale definizione non deve però essere letta in contrasto con l’articolo 26 comma 5 della Legge 10/1991, il quale attribuisce la competenza alla deliberazione degli interventi di cui all’articolo 9 comma 5 lettere b) e c) D. Lgs. 102/2014 e s.m.i., oltre che della scelta del professionista, all’assemblea dei condòmini.
Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio
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