La Nuova Sardegna

Sassari

Distrazione e tempo “nemici” della servitù

Distrazione e tempo “nemici” della servitù

Diritto di passaggio a rischio usucapione se le opere visibili, come una strada, sono state eseguite da oltre vent’anni

09 novembre 2016
2 MINUTI DI LETTURA





Sono proprietario di un fondo su cui grava una servitù di passaggio larga tre metri, delimitata da una rete che in alcuni punti è posizionata a distanza maggiore. Il proprietario del fondo può accampare diritti su questa maggiore larghezza che è in essere da più di 25 anni? Posso riposizionare la rete a distanza dei tre metri?

Mi preme anzitutto salutare i lettori della Nuova che non “vedevo” da tempo: un sincero ringraziamento per l’attenzione che ci prestate e per la stima che ci riconoscete affidando a noi la risoluzione dei vostri dubbi. Ma, bando alle ciance, rispondiamo ai quesiti. L’articolo 1067 c.c. recita espressamente che il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente. Nel caso prospettato pare indubbio che l’allargamento della strada da parte del titolare del titolare della servitù di passaggio abbia costituito, al momento del compimento delle opere, un abuso a cui il titolare del fondo servente poteva opporsi chiedendo la remissione in pristino dei luoghi. Questa affermazione deve però essere contemperata da un’ altra circostanza. L’esercizio della servitù con le modalità odierne consegue al compimento di opere visibili eseguite da oltre venti anni. Occorre pertanto verificare se sia possibile ipotizzare l’usucapione di modalità di esercizio diverse e più gravose delle precedenti. Considerato che le servitù apparenti (che si esercitano su opere visibili) sono usucapibili (art 1061 c.c.), la dottrina prevalente ritiene che anche le diverse modalità di esercizio diverse da quelle previste dal contratto che le ha originate, tali modalità si possano acquisire a condizione che vi sia l’apparenza (es. la strada più larga) e la “trasformazione” della detenzione del titolare in possesso. Tale ultimo requisito, più difficilmente verificabile, sembra essersi verificato dal momento in cui il titolare del fondo servente ha recintato la strada. Altri autori sostengono che in un caso come il suo si usucapisca una nuova servitù per cui non sarebbe neanche necessaria detta trasformazione; sarebbe sufficiente il possesso continuativo oltre alla apparenza delle opere. Peraltro, il 1° comma dell’articolo 1141 c.c. fa presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa addossando a lei il difficile onere di provare che il presunto possessore abbia in realtà solo la detenzione del bene. Senza voler essere categorico, riterrei che dal suo racconto possa desumersi l’intervenuta usucapione delle nuove modalità di esercizio dell’usucapione e, conseguentemente che lei non possa, oggi, ottenere la remissione in pristino dei luoghi.

Ufficio studi Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

Incarichi vacanti

Sanità nel baratro: nell’isola mancano 544 medici di famiglia

di Claudio Zoccheddu
Le nostre iniziative