La Nuova Sardegna

Sassari

Si erano tanto amati e litigano nei social? Se ne occupa il giudice

La mia ex moglie continua a scrivere su facebook continui insulti nei miei confronti, facendomi passare per una persona tremenda anche di fronte ai miei figli, fortunatamente maggiorenni e capaci di...

09 novembre 2016
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La mia ex moglie continua a scrivere su facebook continui insulti nei miei confronti, facendomi passare per una persona tremenda anche di fronte ai miei figli, fortunatamente maggiorenni e capaci di capire. Pur non facendo il mio nome è facile individuarmi perché usa spesso le parole “il mio ex”, “lui” ecc rivelando anche problematiche personali. Posso vietarle di scrivere queste cose su facebook? Ho fatto varie volte la segnalazione al sito ma non ho avuto risultato.

L’era dei social network ha introdotto nuove forme di responsabilità e possibili lesioni ai diritti della personalità.

La legge riconosce e garantisce gli aspetti personali della vita, in particolare l’identità personale, il decoro e la reputazione dell’individuo.

L’offesa alla reputazione di un soggetto è sanzionata penalmente dall’art. 595 c.p. che punisce il reato di diffamazione allorquando le frasi pregiudizievoli siano portate a conoscenza di più persone in assenza della vittima. Le peculiarità del sistema informatico rendono più complessa la distinzione di questo reato con l’attuale illecito amministrativo dell’ingiuria che al contrario richiede la presenza della persona offesa dinanzi alle dichiarazione offensive.

La Cassazione ha recentemente affermato la configurabilità del delitto di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa in quanto il social network è uno strumento idoneo a diffondere in maniera capillare, a seconda delle impostazioni, il contenuto diffamatorio.

Per quanto riguarda i profili civilistici, dai dati forniti e fermo restando la necessità di un’analisi complessiva, parrebbe potersi rintracciare una lesione dei diritti della personalità, in particolare quello all’identità personale e digitale.

La rappresentazione falsata, alterata e ingiuriosa legittima il danneggiato a chiedere un provvedimento al giudice civile diretto ad inibire l’attività realizzata e rimuovere i contenuti ancora presenti. Secondo la giurisprudenza è possibile instaurare un procedimento d’urgenza per ottenere l’inibizione fermo restando il diritto al risarcimento del danno qualora vi siano pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale.(Avv. Giuseppe Bassu)

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