La Nuova Sardegna

Sassari

Cosa significa dividere le spese in proporzione dei rispettivi vantaggi

Abito in campagna e per raggiungere la strada comunale percorro un tratto di strada privata della quale usufruisco come servitù di passaggio. Ora questa strada deve essere riparata. Dato che la...

23 novembre 2016
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Abito in campagna e per raggiungere la strada comunale percorro un tratto di strada privata della quale usufruisco come servitù di passaggio. Ora questa strada deve essere riparata. Dato che la utilizza anche il proprietario, leggo nel Codice Civile che le spese vanno divise “in proporzione dei rispettivi vantaggi”. Avvocato Bassu, vorrei sapere come si calcola questa proporzione.

Le spese relative alla manutenzione di una servitù di passaggio sono regolate dall’articolo 1069 del codice civile che attribuisce, come regola, i costi al proprietario del fondo dominante ossia di quell’immobile che trae utilità dalla strada privata per raggiungere una determinata destinazione.

Quando il contratto o, in generale, l’atto costitutivo della servitù non specifica il riparto delle spese di manutenzione, occorre riferirsi ai criteri previsti dalla legge.

In assenza di accordo tra i proprietari dei due fondi circa le suddette spese, queste sono a carico del proprietario del fondo dominante qualora sia l’unico a servirsi della servitù.

Invece, il terzo comma della norma citata stabilisce una ripartizione delle spese in proporzione ai rispettivi vantaggi soltanto quando le opere di manutenzione sulla servitù giovino ad entrambe le proprietà.

Se, dai lavori di manutenzione, entrambi i terreni guadagnano la stessa utilità, allora le spese andranno divise in parti uguali. Il vantaggio, infatti, rappresenta l’utilità oggettiva nei confronti di un terreno indipendentemente dall’uso che un soggetto può farne sicché il proprietario del fondo servente, titolare del fondo presso cui corre la strada, dovrà partecipare alle spese. In particolare, qualora il terreno del vicino non abbia altri itinerari da seguire che risultino alternativi a quello ove attualmente è costituita la servitù, le spese parrebbero dover essere sostenute in pari misura dai due proprietari.

Naturalmente, se la proprietà del vicino ha altri possibili percorsi per raggiungere la strada pubblica non sarebbe proporzionata una spesa al 50% e le spese andrebbero sostenute prevalentemente dal proprietario del fondo dominante. (Avv. Giuseppe Bassu)

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