La Nuova Sardegna

Sassari

L’ascensore è un diritto salato se c’è disaccordo

Le persone con disabilità possono installarlo ma a proprie spese

30 novembre 2016
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In un condominio composto da dodici appartamenti qual è la maggioranza necessaria per autorizzare l’installazione di un ascensore condominiale? Tale ascensore sarebbe importante per le condizioni di salute e di età di alcuni condomini. Inoltre come sarebbero ripartite le spese di installazione e manutenzione, anche considerando i condomini contrari?

L’installazione di un ascensore in un condominio che ne è sprovvisto rappresenta una innovazione, ossia un’opera idonea ad alterare o modificare una parte comune dell’edificio in modo tale da destinarla ad un migliore godimento e utilizzo. Dai dati forniti dal lettore si comprende l’esistenza di un condominio a livelli sfalsati che hanno in comune un ampio vano scale ove vorrebbe essere installato un ascensore per consentire, in particolare a condomini con difficoltà motorie, di raggiungere agevolmente la loro abitazione. La legge tiene conto di questa esigenza prevedendo alcune norme di favore per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno del condominio. Andiamo con ordine. L’articolo 1120 cod. civ. prevede che le innovazioni di questo tipo siano deliberate dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea, purché sia rappresentata almeno la metà del valore dell’edificio rapportato ai millesimi di proprietà. È bene precisare inoltre come i condomini che ne hanno bisogno, anche senza un accordo di questo genere in assemblea, possono installare un ascensore a proprie spese, purché non venga compromessa la stabilità dell’edificio né l’uso delle cose comuni. Al fine di garantire una migliore fruizione delle parti comuni nelle persone con disabilità, la giurisprudenza ha interpretato in modo elastico i limiti alle innovazioni consentendo anche alcuni disagi per i condomini e per le loro unità abitative. Quanto alla ripartizione delle spese, la delibera che approva un’innovazione è, a tutti gli effetti, vincolante per tutti i condomini ai sensi dell’art. 1137 cod. civ. Naturalmente, in base alla struttura dello stabile, è possibile anche un utilizzo separato dell’ascensore che permetterebbe ad alcuni condomini di sottrarsi, dimostrando il loro dissenso e voto contrario, al pagamento delle spese di realizzazione dell’ascensore. I condomini che non hanno aderito alla delibera potranno, in futuro, usufruire dell’ascensore pagando quanto dovuto.

Avvocato Giuseppe Bassu

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