La Nuova Sardegna

Sassari

Il sacrosanto diritto di dissociarsi da una lite giudiziaria e dalle spese

Avvocato Bassu, nel mio condominio la maggioranza dei condomini è d’accordo nel fare una causa contro un condomino per dei danni. Io invece non sono di questo avviso, sia perché non mi interessa sia...

07 dicembre 2016
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Avvocato Bassu, nel mio condominio la maggioranza dei condomini è d’accordo nel fare una causa contro un condomino per dei danni. Io invece non sono di questo avviso, sia perché non mi interessa sia perché non vorrei investire dei soldi in una causa che non so se andrà a buon fine e sulla quale nutro molti dubbi. Sono obbligato a partecipare se la maggioranza è favorevole?

Gentile lettore, ogni condomino ha il diritto di dissociarsi da una lite giudiziaria promossa dal condominio, sottraendosi tanto dalle conseguenze negative in caso di soccombenza quanto dagli effetti positivi di un’eventuale sentenza favorevole.

L’articolo 1132 del Codice civile consente, infatti, a ciascun condomino di manifestare il proprio dissenso entro trenta giorni dalla delibera con la quale viene deciso di dare mandato ad un legale per l’instaurazione della causa.

La dichiarazione va eseguita o tramite raccomandata indirizzata all’amministratore oppure attraverso l’inserimento espresso del dissenso nel verbale di assemblea.

Il dissenziente, in caso di soccombenza, non è tenuto a contribuire alle spese legali da corrispondere alla parte vittoriosa che il giudice fisserà nella sentenza.(Avv. Giuseppe Bassu)

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