Una ricevuta salva i cattivi pagatori
Acquirente non salda il conto perché il venditore gli rilasciò una “quietanza di favore” che però potrebbe cambiare le cose
Avvocato Bassu, ho venduto una benna idraulica ad un’impresa di movimentazione terra. La vendita era urgente e l’impresa doveva presentare una serie di documenti per partecipare ad un lavoro. Avendomi già pagato oltre la metà del prezzo, ho rilasciato la ricevuta di pagamento che l’acquirente doveva allegare alla documentazione. Il patto, al quale ha assistito il direttore dei lavori, era di saldare successivamente. L’impresa mi ha anche rilasciato uno scritto dove dava atto del motivo per cui il pagamento era avvenuto per metà e si impegnava a pagare la rimanenza, ma dopo ripetute richieste non mi ha pagato sostenendo di avere la quietanza da me rilasciata. Cosa posso fare?
La quietanza di pagamento, comunemente nota come ricevuta, è l’atto mediante il quale si attesta l’avvenuta corresponsione del costo di un bene o di un qualsiasi credito dovuto. Il creditore che rilascia tale documento non può successivamente contestarne la veridicità, a meno che non provi di aver subito una violenza oppure di essere incorso in un errore scusabile circa l’andamento dei fatti che lo hanno portato a rilasciare la ricevuta. Non è ammessa, invece, alcuna prova testimoniale per contraddire quanto riconosciuto nella quietanza ovvero l’avvenuto pagamento. Nel caso rappresentato, tuttavia, parrebbe che la ricevuta sia stata consegnata al compratore per rappresentare, in una presumibile gara d’appalto, la proprietà della benna idraulica. Questo espediente, a prescindere dalla rilevanza penale e amministrativa, è conosciuto dalla giurisprudenza civile con l’espressione “quietanza di favore”, ove le parti si accordano per simulare l’avvenuto pagamento del prezzo che, in realtà, non è avvenuto. Sulla base di questa ricostruzione la Cassazione ha, naturalmente, applicato le norme in materia di simulazione del contratto richiedendo l’esistenza di una controdichiarazione idonea a provare un patto difforme rispetto alla ricevuta apparentemente liberatoria e che non può essere dimostrato mediante prova testimoniale. Dagli elementi forniti, tuttavia, risulta che l’impresa di movimentazione terra abbia rilasciato un documento in cui dà atto della simulazione. Ebbene questo atto, sebbene vada esaminato con attenzione quanto ai profili di forma e di contenuto, parrebbe giustificare una controdichiarazione idonea a dimostrare la realtà dei fatti. In ogni caso lo stesso scritto rappresenterebbe un riconoscimento del debito che, collocandosi in momento successivo alla quietanza di favore, legittima il lettore a pretendere il pagamento secondo quanto dichiarato e a chiedere il saldo del prezzo.
Avvocato Giuseppe Bassu
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