Dopo la morte a ciascuno i suoi parenti
I familiari del coniuge deceduto sono “affini” del superstite e non ne ereditano i beni. Il caso di una zia senza figli
Gentili notai dell’Ufficio studi, mi rivolgo a voi per chiarire i miei dubbi sulla divisione delle eredità in famiglia. Mia zia materna, che non ha figli e non ha più i genitori (entrambi deceduti), ha ereditato dal defunto marito la casa a lui intestata e la disponibilità bancaria. Nella successione del marito di mia zia sono subentrati per legittima i due fratelli del de cuius per il 25 per cento della casa e quota parte anche della disponibilità bancaria. Mia zia da parte sua ha solo una sorella ed un unico nipote. Da parte dei fratelli del marito defunto, ad oggi vi è un fratello (che ha già ereditato la legittima) e tre figli (nipoti del marito di mia zia) dei fratelli del defunto.
La mia domanda ai gentili notai è la seguente: in caso di morte anticipata di mia mamma, sorella della zia, alla eredità di mia zia partecipa solo l’unico nipote come figlio della sorella defunta, oppure subentrano anche eventuali cugini diretti (figli dei fratelli dei genitori di mia zia) e i tre figli dei fratelli di mio zio defunto. Inoltre vorrei sapere quali sono gli specifici riferimenti di legge e nel codice civile a cui posso far riferimento. Spero di essere stato abbastanza chiaro nella esposizione. Ringrazio anticipatamente i notai dell’Ufficio studi per la cortese risposta e per la rubrica che seguo ogni settimana con molta attenzione.
Gentile lettore, in assenza di un testamento, a norma dell’articolo 565 codice civile, l’eredità si devolve solo in favore dei parenti del defunto (oltre che del coniuge, quando esiste, e in ultima istanza in favore dello Stato). I parenti del coniuge (defunto) non sono parenti dell'altro coniuge (superstite) ma “affini”. Infatti non è parentela ma affinità il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Nel suo caso, pertanto, alla successione di sua zia, in assenza di coniuge e figli, nonché di genitori o altri ascendenti, succederà esclusivamente la sorella. Nel caso in cui la sorella non possa o non voglia accettare l'eredità, ad esempio perché premorta, saranno chiamati alla successione i figli di lei a norma degli articoli 571 e 572 del codice civile. Questi ultimi soggetti si troveranno peraltro in regime di comproprietà con i parenti del marito defunto sui beni e le quote da lei ricordate.
Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio