La Nuova Sardegna

Sassari

Il vicino invadente realizza in casa altrui una fossa settica

Imiei genitori 10 anni fa si sono trasferiti in Lombardia e mio padre, in possesso di vari terreni, li ha dati in custodia a una persona del suo paese in provincia di Sassari. Un vicino ha sconfinato,...

08 febbraio 2017
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Imiei genitori 10 anni fa si sono trasferiti in Lombardia e mio padre, in possesso di vari terreni, li ha dati in custodia a una persona del suo paese in provincia di Sassari. Un vicino ha sconfinato, impiantando anche una fossa settica, non denunciata in Comune, e ora sostiene che si erano impossessati da trent’anni (cosa non vera). È scattata la usucapione e cosa dobbiamo fare?

Il quesito proposto è molto vago, non viene specificato il titolo in virtù del quale suo padre ha dato in custodia il terreno né le modalità dello sconfinamento, per cui occorrerà sempre verificare caso per caso la situazione concreta.

Il primo problema che viene lamentato consiste nella eventuale usucapione del terreno a seguito di “sconfinamento” e installazione di una fossa settica. L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che si perfeziona con l’esercizio di un potere analogo a quello del proprietario su un bene immobile per la durata di venti anni. Il possesso idoneo a produrre l’usucapione deve inoltre essere continuato sicché un mero episodio non comporta l’acquisto del diritto di proprietà.

Sulla base di questi elementi, previsti dall’art. 1158 cod. civ., non parrebbe che il confinante abbia usucapito il terreno attraverso lo sconfinamento, dal momento che il legittimo proprietario risulta essersi occupato fino a dieci anni fa del terreno, impedendo, o meglio paralizzando il decorso dei venti anni richiesti dalla legge. A questo punto però il problema diventa di carattere probatorio in quanto l’asserito impossessamento da parte del vicino da oltre trent’anni deve essere da lui dimostrato.

La costruzione nel terreno altrui, tuttavia, può integrare l’acquisto della proprietà del suolo per accessione invertita, ossia quel particolare modo di acquisto della proprietà stabilito dall’art. 938 cod. civ. nelle ipotesi di costruzione di edifici o opere. È bene evidenziare che deve trattarsi di uno sconfinamento perpetrato attraverso l’iniziale costruzione sul proprio terreno e la successiva occupazione di quello vicino secondo i canoni di buona fede.

Non avendo contezza dello stato dei luoghi, risulta impossibile formulare un giudizio completo ma la mancanza di titolo amministrativo è indice del carattere abusivo dell’opera contraria ai criteri di buona fede. Pertanto appare opportuno intimare il vicino a rimuovere le opere abusivamente realizzate e in caso di renitenza agire in giudizio secondo le azione a difesa della proprietà. (Avv. Giuseppe Bassu)

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