La Nuova Sardegna

Sassari

Dispetti e veti incrociati a casa della vedova

Dispetti e veti incrociati a casa della vedova

I figli di primo letto del marito non le consentono di eseguire lavori nell’immobile. E lei si preoccupa per i suoi veri eredi

15 febbraio 2017
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Egregi notai dell’Ufficio studi, leggo sempre le vostre risposte ai lettori e ho deciso di chiedervi anche io aiuto per un problema che preoccupa una mia zia. Si tratta di una vedova da molti anni e senza figli, che si chiede se alla sua morte i figli di primo letto del marito potranno accampare pretese sulla sua eredità. In modo particolare, mia zia vorrebbe sapere se rischia l’apertura di un contenzioso sulla proprietà della porzione di immobile che la stessa ha ereditato dal marito e dove, detto per inciso, in tutti questi anni non ha mai potuto far eseguire lavori perché i figli di primo letto del marito non glielo hanno consentito. A complicare le cose contribuisce il fatto che lo stabile è indiviso.

Il suo quesito propone due fattispecie.

Per quanto riguarda la successione di sua zia si può osservare quanto segue. I figli di primo letto del coniuge sono affini in primo grado della sua parente. In base a questo tipo di rapporto familiare peraltro la legge non riconosce un diritto successorio secondo le norme della successione legittima o “ab intestato”. Pertanto, sebbene la casa fosse all’origine tutta del marito, sua zia che ne ha ereditato una quota per legge non è tenuta a riservarla agli altri successori del coniuge. I figli del marito (che non sono “legittimari” rispetto a sua zia) non possono pertanto rivendicare alcun diritto sul patrimonio della stessa, patrimonio del quale ella può disporre liberamente.

Il secondo problema attiene invece ai diritti che sua zia potrebbe esercitare in vita sulla casa lasciata dal marito. Da quanto lei scrive pare che quella casa non costituisse la residenza della famiglia. Pertanto sembra doversi escludere che sua zia ne possa godere interamente (diritto di usufrutto uxorio). Avrebbe invece il diritto di goderne unitamente agli altri comproprietari secondo le norme che regolano l’uso e il godimento delle cose comuni. Se l’esercizio di questo diritto le viene negato o ostacolato, lei potrebbe rivolgersi ad un avvocato per esaminare il da farsi. Ciò potrebbe portare ad un esito contenzioso con i relativi oneri. Tenuto conto dello scenario poco piacevole che ciò comporterebbe e in considerazione, d’altra parte, della prospettiva che anche i suoi eredi personali debbano in futuro confrontarsi con le pur legittime ragioni dei figli di suo marito, sarebbe opportuna una riflessione sulla possibilità di ricercare una soluzione transattiva.

Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

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