Il chiamato all’eredità minore accetta con beneficio di inventario
Gentili notai dell’Ufficio studi, i figli di una mia cugina hanno rinunciato alla eredità perché gravata da debiti. Vi scrivo perché mia cugina aveva una figlia che ha una figlia, minore. Vorrei...
Gentili notai dell’Ufficio studi, i figli di una mia cugina hanno rinunciato alla eredità perché gravata da debiti. Vi scrivo perché mia cugina aveva una figlia che ha una figlia, minore. Vorrei sapere per quanto tempo, dopo che gli eredi hanno rinunciato a una eredità gravata di debiti, gli altri possono accettarla.
Questo è un quesito ricorrente. Come abbiamo già avuto modo di rispondere ad altri lettori (ma evidentemente è sfuggito ad altri, quindi vale la pena di ripetere) il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno dell’apertura della successione. Tale termine si ritiene applicabile anche nel caso di chiamati all’eredità minori di età, per i quali è tuttavia previsto l’obbligo di accettare l’eredità con beneficio di inventario. Se tuttavia i legali rappresentanti del minore non rendono la dichiarazione di accettazione beneficiata e non compiono l’inventario, il minore è soggetto al medesimo termine previsto per gli altri chiamati all’eredità. Il termine per l’accettazione dell’eredità viene considerato di prescrizione e come tale non può essere rilevato dal giudice e può essere impugnato da chiunque vi
abbia interesse, anche se estraneo all’eredità. Ne consegue che il chiamato può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell’eredità anche dopo il decorso del termine decennale quando nessuno degli interessati eccepisca l’estinzione. (Ufficio studi Consiglio notarile)
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