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Sassari

Il Tfr è un credito, ecco come riscuoterlo

Il Tfr è un credito, ecco come riscuoterlo

La legge prevede una serie di tutele a favore del dipendente anche quando il datore di lavoro non paga o non può pagare

17 maggio 2017
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Gentile avvocato Bassu, ho lavorato in un’azienda privata per 20 anni. Non avendo più interesse a continuare questo mestiere, avendo iniziato un lavoro autonomo, mi sono licenziato presentando una lettera di dimissioni con regolare preavviso. Non mi è stato pagato il tfr perché l’azienda è in crisi. Cosa devo fare per recuperare quanto mi spetta?

Il lavoro in Italia rappresenta un caposaldo dell’ordinamento giuridico come emerge dalla Costituzione della Repubblica ove, agli articoli 35 e 36, viene garantita un’integrale tutela del lavoratore. Il trattamento di fine rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, rappresenta un emolumento economico che deve essere riconosciuto ad ogni lavoratore dal datore di lavoro, pubblico o privato, al termine del rapporto determinato anche da licenziamento, dimissioni, termine naturale del contratto nonché in caso di raggiungimento dell’età pensionabile.

Spesso il lavoratore incontra ostacoli nel vedersi riconosciuto questo diritto a causa delle crisi aziendali che determinano uno stato di insolvenza del datore di lavoro. La legge, tuttavia, prevede una serie di tutele a favore del lavoratore tali da garantirne il diritto al tfr a lui spettante.

Innanzitutto, previa costituzione in mora, è possibile procedere al recupero della somma attraverso il procedimento per decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro dal momento che il credito presenta i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza, il tfr è agevolmente calcolabile mediante la verifica degli accantonamenti indicati nel CUD rilasciato annualmente ad ogni lavoratore dipendente.

Qualora il datore di lavoro versasse in uno stato di insolvenza tale da non garantire una proficua esecuzione del credito da lavoro mediante gli strumenti previsti dalla legge, è possibile fare riferimento al Fondo di Garanzia gestito dall’Inps. L’articolo 2 della Legge 297/1982, infatti, stabilisce che il Fondo provvede a corrispondere il tfr qualora sia accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.

Tale strumento, naturalmente, può essere attivato nei confronti dei datori di lavoro non soggetti al fallimento per la mancanza dei presupposti sanciti dalla Legge fallimentare.

In conclusione, il lavoratore ha a disposizione lo strumento del decreto ingiuntivo per ottenere quanto dovuto e, in alternativa, il ricorso alla procedura speciale presso dell’Inps.

Va detto, infine, che la legge prevede un termine di prescrizione, ai fini del riconoscimento del tfr, pari a cinque anni dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Avvocato Giuseppe Bassu

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