il magistrato in commissione antimafia
De Vito: «Il 41 bis è strategico per contrastare la criminalità»
ROMA,. «Va dato risalto al ruolo strategico del 41 bis nel contrasto alla criminalità organizzata, ruolo che non viene messo in ombra dalla sentenza del 13 giugno scorso in materia di ergastolo...
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ROMA,. «Va dato risalto al ruolo strategico del 41 bis nel contrasto alla criminalità organizzata, ruolo che non viene messo in ombra dalla sentenza del 13 giugno scorso in materia di ergastolo ostativo sulla quale la Corte Europa si è pronunciata dichiarandola irrevocabile». Lo ha detto Riccardo De Vito, magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Sassari che con Fabio Gianfilippi, magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Spoleto è stato audito dalla Commissione parlamentare antimafia. «Il magistrato di sorveglianza ha il compito fondamentale di presidiare il campo della tutela dei diritti - ha spiegato De Vito - per evitare che la compressione delle regole ordinarie non diventi una inutile e vessatoria compressione dei diritti; suo compito è conservare l'utilità strategica del 41 bis». Il magistrato ha illustrato i principi che hanno guidato la magistratura di sorveglianza di Sassari, principi simili a quelli adottati anche a Spoleto.
Di recente La Gran Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (che è espressione del Consiglio d’Europea) ha respinto il ricorso dell’Italia contro la sentenza che aveva bocciato l’ergastolo ostativo. Il cosiddetto “fine pena mai” che viene comminato in particolari casi, come ad esempio i condannati per terrorismo o per associazione mafiosa. Come previsto dall’articolo 4 bis del codice penitenziario a queste persone è preclusa la possibilità di accedere ai benefici penitenziari come ad esempio la riduzione della pena ma anche la possibilità di lavorare all’esterno o i permessi premio.
Di recente La Gran Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (che è espressione del Consiglio d’Europea) ha respinto il ricorso dell’Italia contro la sentenza che aveva bocciato l’ergastolo ostativo. Il cosiddetto “fine pena mai” che viene comminato in particolari casi, come ad esempio i condannati per terrorismo o per associazione mafiosa. Come previsto dall’articolo 4 bis del codice penitenziario a queste persone è preclusa la possibilità di accedere ai benefici penitenziari come ad esempio la riduzione della pena ma anche la possibilità di lavorare all’esterno o i permessi premio.
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