La Nuova Sardegna

Sassari

Assiste un disabile, no al trasferimento

Assiste un disabile, no al trasferimento

Castelsardo, il giudice del lavoro dà ragione a collaboratore scolastico con la 104

13 febbraio 2020
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SASSARI. Il giudice del lavoro del tribunale di Sassari ha dichiarato illegittimo il trasferimento d’ufficio di un collaboratore scolastico che gode della legge 104 perché disposto senza il suo consenso, dalla sede di Lu Bagnu dove lavorava e convive con l’anziana madre gravemente invalida, a un’altra sede a Castelsardo dello stesso Istituto comprensivo Eleonora d’Arborea. Con la stessa sentenza il magistrato Maria Angioni ha sancito che il collaboratore scolastico ha diritto a tornare al lavoro nella scuola di Lu Bagnu condannando il ministero dell’Istruzione, l’Istituto Comprensivo e l’ufficio scolastico regionale a pagare in favore del collaboratore scolastico 2500 euro per le spese di giudizio.

La sentenza è dello scorso 29 novembre ed è stata depositata il 27 gennaio in cancelleria. S. S. ha trascinato in giudizio l’amministrazione scolastica sostenuto dallo staff del sindacato Anief: il legale Marcello Frau, presidente dell’organizzazione sindacale, e il responsabile del personale Ata, Mario Soma. Nella causa si era inserita una collega di S. S., ritenendo che la riassegnazione del collaboratore scolastico alla sede di Lu Bagnu avrebbe potuto pregiudicare la sua permanenza nella scuola, ma per il giudice la donna non poteva subire alcun danno.

S. S. ha prestato servizio nella sede scolastica di Lu Bagnu, fino all’anno scolastico 2017/2018. In seguito al trasferimento a Castelsardo ha presentato ricorso al giudice del lavoro motivandolo con il fatto che la nuova sede lo avrebbe portato più distante dal luogo dove abita la madre che lui assiste abitualmente, costringendolo a spostamenti più lunghi, ma soprattutto che il provvedimento d’ufficio era stato preso senza il suo consenso, come invece prevede la legge 104 del 1992 all’articolo 33.

Precedentemente aveva presentato in via cautelare un ricorso d’urgenza per essere riassegnato a Lu Bagnu, ricorso che però era stato respinto. Il giudice del lavoro ha ritenuto che le ragioni del collaboratore fossero motivate proprio in considerazione della legge 104, nonostante l’amministrazione scolastica ritenesse il trasferimento legittimo perché avvenuto all’interno dello stesso Comune. Il magistrato ha però osservato che le sedi di una stessa scuola possono distare tra loro anche diversi chilometri e che la scuola non ha mai indicato in base a quali norme il trasferimento doveva considerarsi diverso rispetto alle tutele che la legge 104 prevede per chi assiste un disabile. (p.f.)

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