La Nuova Sardegna

Sassari

Telelaser legittimo, automobilista deve pagare

Telelaser legittimo, automobilista deve pagare

Il tribunale ha rigettato l’appello di un cittadino che lamentava l’inadeguata segnaletica di preavviso

28 ottobre 2020
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SASSARI. Il tribunale di Sassari, con la sentenza n. 945/2020 pubblicata lo scorso 8 ottobre, ha rigettato l’appello di un automobilista che riteneva illegittima la contravvenzione per il superamento del limite di velocità (di oltre 40 Km/h), accertato attraverso il telelaser dagli agenti della polizia stradale di Sassari, in servizio statale 291della Nurra.

L’automobilista aveva appellato davanti al tribunale la sentenza del giudice di pace di Sassari che gli aveva dato torto. La lamentela principale aveva riguardato in particolare la segnaletica di preavviso della postazione mobile. Secondo il ricorrente, in sostanza, non era stata segnalata in maniera adeguata, perché era preceduta da un solo cartello fisso e quindi non idonea, a suo dire, in caso di presenza di una postazione di controllo mobile. Sarebbe mancata, inoltre, la ripetizione dello stesso cartello sul lato sinistro della carreggiata.

In merito al primo punto,il tribunale ha richiamato l’orientamento della Cassazione per la quale «nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall’apposizione di cartelli mobili». La funzione di avviso dell’utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada, «è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea».

Quanto invece al secondo punto, i giudici hanno ribadito che «nessuna norma impone la ripetizione della segnaletica di preavviso sul lato sinistro della carreggiata se non ne sussiste la necessità, tenuto conto del fatto che la presenza di una doppia corsia non è da sola sufficiente a giustificare il collocamento del cartello su detto lato, dovendosi invece tenere conto delle specifiche condizioni locali».

A seguito della sentenza, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria iniziale di 532 euro e alla sospensione della patente di guida, l’automobilista è stato condannato alle spese di giudizio pari a 630 euro, oltre alle altre imposte nonché al pagamento dell’onorario del legale di fiducia.

La sentenza quindi conferma di fatto la legittimità dell’operato della polizia stradale, riconoscendo che «gli operatori hanno posto in essere tutte le procedure per la massima visibilità tenuto conto anche del fatto che gli stessi erano in divisa e con veicolo con colori d’istituto, pertanto perfettamente visibili, ed entro gli spazi normativamente previsti in relazione alla segnaletica di preavviso». Inoltre «sono state poste in essere tutte le procedure finalizzate a garantire la tutela della sicurezza stradale e degli utenti e la necessaria informazione agli stessi».

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