«È fuggito dalla povertà, ha diritto alla protezione»
di Nadia Cossu
La Suprema corte accoglie il ricorso di un 22enne gambiano che lavora a Sassari Al giovane era stato negato lo status di rifugiato. Il caso torna ai giudici di Cagliari
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SASSARI. Avere una vita dignitosa è un diritto fondamentale dell’uomo e quando nel luogo in cui si è nati – e per un po’ anche cresciuti – non ci sono i presupposti perché questo diritto venga garantito, è giusto che il Paese in cui la persona ha trovato rifugio e si è integrata riconosca alla stessa protezione e asilo.
È una sentenza certamente innovativa quella pronunciata dalla sesta sezione civile della corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato da Jammeh Demba, un 22enne del Gambia che vive tra Sassari e Ozieri ormai da tre anni. Il giovane nel 2016 era fuggito dalla sua terra dove viveva in condizioni di povertà estrema e aveva raggiunto la Sardegna dopo un viaggio avventuroso a bordo di una piccola barca, insieme ad altre cento persone. Demba in questi anni si è perfettamente inserito nella nostra società, ha studiato, ha conseguito la licenza media e ha persino trovato lavoro in un’azienda agricola dove si prende cura di un grosso gregge di capre.
Il 22enne gambiano l’anno scorso aveva dovuto però rivolgersi agli avvocati Giuseppe Onorato e Maria Paola Cabitza perché si era visto negare dalla commissione territoriale competente la protezione internazionale. I due legali avevano presentato ricorso al tribunale di Cagliari per chiederne il riconoscimento ma era stato rigettato. Si erano quindi rivolti alla Suprema corte che, con sentenza depositata venerdì scorso, ha dato ragione ai due avvocati cassando la sentenza impugnata e rinviando al tribunale di Cagliari in diversa composizione perché proceda a un nuovo esame nel merito della controversia.
Quella di Jammeh Demba è una storia di emancipazione e riscatto. È la storia di un giovane che ha lottato con tutte le sue forze per avere, semplicemente, una vita migliore. E, per adesso, questo ragazzo con lo sguardo ancora da bambino ha vinto la sua battaglia.
Nel ricorso presentato ai giudici di Roma, gli avvocati Onorato e Cabitza avevano evidenziato che la povertà pone l’uomo in condizioni simili a quelle causate dalla guerra e dalla persecuzione. E si erano soffermati su questo aspetto perché, nel rigettare il loro ricorso, il tribunale di Cagliari aveva reputato «non attendibili le dichiarazioni del 22enne circa le ragioni che lo avevano indotto ad abbandonare il proprio paese». In sostanza il giudice di merito riteneva che nella zona di provenienza del giovane non ci fosse «una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale» e che non fossero state allegate «specifiche ragioni di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria». In realtà per quest’ultima – che è considerata una forma residuale di protezione – Demba aveva ben spiegato attraverso i suoi avvocati in quale condizione di abbandono ed estrema povertà avrebbe vissuto in caso di rientro in Gambia dove non aveva più figure familiari di riferimento.
Ma per la Cassazione, relativamente alla protezione umanitaria, «anche la condizione economico-sociale del paese di origine, laddove si sia determinata una situazione – dettata da ragioni di instabilità politica o altro – di assoluta e inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, può integrare, se specificamente allegata, una situazione di violazione dei diritti umani. Il che comporta l’obbligo per il giudice di valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
È una sentenza certamente innovativa quella pronunciata dalla sesta sezione civile della corte di Cassazione che ha accolto il ricorso presentato da Jammeh Demba, un 22enne del Gambia che vive tra Sassari e Ozieri ormai da tre anni. Il giovane nel 2016 era fuggito dalla sua terra dove viveva in condizioni di povertà estrema e aveva raggiunto la Sardegna dopo un viaggio avventuroso a bordo di una piccola barca, insieme ad altre cento persone. Demba in questi anni si è perfettamente inserito nella nostra società, ha studiato, ha conseguito la licenza media e ha persino trovato lavoro in un’azienda agricola dove si prende cura di un grosso gregge di capre.
Il 22enne gambiano l’anno scorso aveva dovuto però rivolgersi agli avvocati Giuseppe Onorato e Maria Paola Cabitza perché si era visto negare dalla commissione territoriale competente la protezione internazionale. I due legali avevano presentato ricorso al tribunale di Cagliari per chiederne il riconoscimento ma era stato rigettato. Si erano quindi rivolti alla Suprema corte che, con sentenza depositata venerdì scorso, ha dato ragione ai due avvocati cassando la sentenza impugnata e rinviando al tribunale di Cagliari in diversa composizione perché proceda a un nuovo esame nel merito della controversia.
Quella di Jammeh Demba è una storia di emancipazione e riscatto. È la storia di un giovane che ha lottato con tutte le sue forze per avere, semplicemente, una vita migliore. E, per adesso, questo ragazzo con lo sguardo ancora da bambino ha vinto la sua battaglia.
Nel ricorso presentato ai giudici di Roma, gli avvocati Onorato e Cabitza avevano evidenziato che la povertà pone l’uomo in condizioni simili a quelle causate dalla guerra e dalla persecuzione. E si erano soffermati su questo aspetto perché, nel rigettare il loro ricorso, il tribunale di Cagliari aveva reputato «non attendibili le dichiarazioni del 22enne circa le ragioni che lo avevano indotto ad abbandonare il proprio paese». In sostanza il giudice di merito riteneva che nella zona di provenienza del giovane non ci fosse «una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale» e che non fossero state allegate «specifiche ragioni di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria». In realtà per quest’ultima – che è considerata una forma residuale di protezione – Demba aveva ben spiegato attraverso i suoi avvocati in quale condizione di abbandono ed estrema povertà avrebbe vissuto in caso di rientro in Gambia dove non aveva più figure familiari di riferimento.
Ma per la Cassazione, relativamente alla protezione umanitaria, «anche la condizione economico-sociale del paese di origine, laddove si sia determinata una situazione – dettata da ragioni di instabilità politica o altro – di assoluta e inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione, può integrare, se specificamente allegata, una situazione di violazione dei diritti umani. Il che comporta l’obbligo per il giudice di valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana».
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