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La Vozza, demolizione legittima: il Comune di Sorso non paga il risarcimento

di Salvatore Santoni
La Vozza, demolizione legittima: il Comune di Sorso non paga il risarcimento

Il chiosco sulla spiaggia era stato raso al suolo dalle ruspe nel 2018

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Sorso Il Comune di Sorso non dovrà pagare il gestore del chiosco La Vozza. Lo ha deciso nei giorni scorsi il Tar, al quale il gestore Mario Doneddu si era rivolto chiedendo un mega risarcimento di 300mila euro inseguito alla demolizione della struttura avviata nel 2018 dall’amministrazione comunale.

Il chiosco La Vozza fu costruito su un terreno privato che si affaccia sulla foce del rio Silis, nell’ottava discesa a mare, con un’autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune nel 1998 che aveva ricevuto anche il nulla osta paesaggistico. Doneddu l’ha gestita per anni. I problemi sono cominciati nel luglio del 2015 quando al gestore venne notificata la prima ordinanza di demolizione, con la quale il Comune contestava precisi abusi edilizi: la realizzazione di un piazzale di 190 metri quadri, di un forno e di due vani aggiuntivi per un totale di poco più di 50 metri quadri. A novembre dello stesso anno, il gestore ricevette un’ulteriore ordinanza che riportava l’ordine di demolizione dell’intera struttura. Dopo un paio di anni di calma apparente, nel 2018 il Comune aveva dato corso a una massiccia opera di restyling dei chioschi sulla fascia costiera intimando ai gestori l’abbattimento per adeguare le strutture al nuovo Piano di utilizzo dei litorali, entrato a regime in quegli anni. Alla Vozza erano intervenute le ruspe noleggiate dal Comune che hanno raso al suolo la struttura in poche ore. A quel punto l’imprenditore si era rivolto agli avvocati Michele Torre e Lia Casu, per presentare ricorso al Giudice amministrativo. Con la sentenza 437/2023 la seconda sezione del Tar ha dichiarato il ricorso irricevibile. Questo perché «l’atto amministrativo – si legge nella sentenza – che riceveva inequivocabilmente l’ordine di demolire l’intera struttura e di ripristinare lo stato dei luoghi precedente all’attività abusiva realizzata era l’ordinanza del 24 novembre del 2015, notificata il 14 gennaio 2016». E ancora: «decorsi 60 giorni da tale data esso è diventato inoppugnabile e si è consolidato nei suoi effetti lesivi per il ricorrente». Stesso discorso per la domanda risarcitoria, per la quale la legge fissa il termine a 120 giorni. Per questo motivo i giudici hanno dichiarato il ricorso irricevibile disponendo che l’imprenditore dovrà risarcire le spese legali, quantificate in 2500 euro, al Comune.
 

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