La Nuova Sardegna

Sassari

Tribunale

Spionaggio sui dati dell’ex governatore Solinas: non ci fu azione illecita dei dipendenti

di Nadia Cossu
Spionaggio sui dati dell’ex governatore Solinas: non ci fu azione illecita dei dipendenti

Depositate le motivazioni della sentenza che lo scorso gennaio hanno portato all’assoluzione di sette impiegati dell’Università di Sassari

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Sassari Un’indagine nata dal clamore mediatico, un’accusa di dossieraggio mai provata e, alla fine, un’assoluzione piena per tutti.

Nelle motivazioni della sentenza depositate dal giudice Antonello Spanu vengono esposte le argomentazioni giuridiche alla base della decisione arrivata lo scorso gennaio. Un verdetto che aveva stabilito l’insussistenza di un accesso abusivo al sistema informatico e di un’attività inappropriata o ingiustificata da parte di sette dipendenti dell’Ateneo di Sassari finiti a processo con l’accusa di aver “spiato” i dati relativi alla carriera universitaria dell’ex presidente della Regione Christian Solinas. Il giudice Spanu aveva accolto le richieste del collegio difensivo (composto dagli avvocati Nanni Campus, Sebastiano Chironi, Nicola Satta, Maurizio Serra, Giommaria Sanna, Elias Vacca, Camilla Pirino, Teresa Pes e Nicola Andrea Oggiano) assolvendo dalle accuse Barbara Pes, Franca Carmela Sanna, Luigi Antonio Catogno, Paolo Deledda, Michele Meloni, Laura Mureddu e Liana Carboni.

La sentenza ha in sostanza smontato pezzo per pezzo l’impianto accusatorio. È stato dimostrato che a innescare la vicenda non fu un’azione illecita dei dipendenti ma la reazione dell’Ateneo a due articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano a febbraio 2019. Furono quelle inchieste giornalistiche, che mettevano in dubbio la regolarità della laurea di Solinas, a spingere l’allora direttore generale dell’Università, Cristiano Nicoletti, a presentare una querela. L’obiettivo era duplice: fare chiarezza su eventuali illeciti e, soprattutto, tutelare l’immagine dell’istituzione.

È un punto cruciale emerso in aula durante il processo: le notizie e le voci su presunte anomalie nella carriera di Solinas erano già di dominio pubblico e circolavano internamente prima ancora che gli imputati accedessero al sistema. Gli accessi, quindi, non furono la causa della fuga di notizie, ma una conseguenza.

Il cuore dell’accusa si basava su un sospetto tanto grave quanto impalpabile: che uno dei sette impiegati fosse la “talpa” che aveva fornito ai giornalisti le informazioni riservate. Tuttavia, come sottolinea con forza la sentenza, questa tesi è rimasta “un mero sospetto”. Né il pubblico ministero né la parte civile, (l’ex governatore si era costituito con l’avvocato Salvatore Casula), hanno infatti portato in aula delle prove a sostegno di questa tesi. Nessun contatto con la stampa, nessun indizio di un accordo, nessun elemento che potesse trasformare un’ipotesi in un fatto accertato.

Per sei dei sette imputati (Catogno, Deledda, Sanna, Pes, Mureddu e Carboni), l’assoluzione è arrivata con la formula più ampia: “il fatto non sussiste”. Il giudice ha ritenuto le loro spiegazioni pienamente credibili. Lungi dall’agire per curiosità o per danneggiare Solinas, i dipendenti effettuarono le verifiche spinti da un legittimo scrupolo professionale.

Di fronte a notizie che minacciavano il prestigio dell’Università, il loro accesso è stato interpretato come “un atto dovuto” per controllare la correttezza delle procedure interne e assicurarsi che non ci fossero stati errori. Non si è trattato, quindi, di uno “sviamento di potere” per fini privati – elemento essenziale del reato – ma di un’azione riconducibile all’interesse stesso dell’amministrazione.

Un caso a parte è quello di Michele Meloni, neoassunto all’epoca dei fatti, assolto perché “il fatto non costituisce reato”. Il suo accesso fu oggettivamente improprio, perché avvenuto senza la supervisione richiesta dalle prassi interne per la formazione. Tuttavia, non poteva essere condannato perché gli mancava la consapevolezza di commettere un illecito. Aveva infatti agito in buona fede, seguendo l’indicazione generica di una sua superiore di “dare un’occhiata” al sistema per fare pratica, convinto di svolgere un’attività lecita e autorizzata.

All’epoca dei fatti – come ben spiega il giudice Spanu nella sentenza – non esistevano nell’Università di Sassari regolamenti o provvedimenti che disciplinassero l’accesso e la permanenza nell’archivio informatico dell’ateneo, «sicché ai soggetti abilitati ad operare semplicemente veniva fornita la userid e la password che consentiva loro di accedere al sistema informatico, per le ragioni proprie del servizio loro affidato. Difatti, le linee guida in materia di tutela e trattamento dei dati personali e della privacy da parte dell’Università di Sassari sono state adottate solo dopo gli accadimenti in oggetto, e più precisamente, in data 12.3.2019, con l’adozione di un decreto rettorale, e in data 16.05.2019 con le “istruzioni per gli autorizzati al trattamento dei dati personali”, quest’ultimo atto a firma del direttore generale Nicoletti».

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