Divorzio breve, ufficio aperto in Comune
Istituito allo Stato civile di Santu Lussurgiu lo sportello per porre velocemente fine al matrimonio
SANTU LUSSURGIU. Da qualche giorno, nell’ufficio di Stato civile del Comune, è attivo il servizio di “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile”, che in termini più semplici, significa che si potrà risolvere il rapporto matrimoniale davanti all’ufficiale di stato civile del Comune in un tempo non inferiore a un mese e non superiore a tre. Si potrà quindi effettuare la trascrizione della convenzione di negoziazione assistita, da uno o più avvocati, per la risoluzione consensuale di separazione tra coniugi previsti dagli articoli 6 e 12 della legge 162 del 2014, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nel primo caso il servizio è riservato agli avvocati ed è relativo esclusivamente ai matrimoni celebrati nel comune lussurgese, sia con rito civile che religioso, o celebrati all’estero ma trascritti nei registri del comune. Per la trascrizione, basterà consegnare la copia autentica dell’atto da cui risulti l’assistenza di almeno un avvocato per parte, la certificazione di autenticità delle firme delle parti. Ma in caso di presenza di figli minori o maggiorenni ma portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, occorrerà il nullaosta del procuratore della Repubblica o, a seconda dei casi, l’autorizzazione del presidente del tribunale. Gli avvocati sono tenuti a consegnare l’atto per la trascrizione entro dieci giorni, pena una sanzione amministrativa. Tutto più semplice invece per i coniugi che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12. In questo caso potranno effettuare la trascrizione anche senza ricorrere all’assistenza obbligatoria dell’avvocato (che è però consentita) purché non ci siano figli minori, maggiorenni ma non autosufficienti economicamente o affetti da grave handicap. I coniugi potranno dichiarare di aver raggiunto l’accordo per la separazione consensuale, e quindi per la cessazione degli effetti civili, per lo scioglimento del matrimonio o per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo, comunque, non potrà contenere patti di trasferimento di beni, come assegno di mantenimento e assegnazione della casa coniugale. L’ufficiale di stato civile, nel caso la volontà di separazione persistesse, trascriverà l’accordo nei registri di stato civile e sarà valido a tutti gli effetti. Al momento, però, non si hanno notizie di coniugi che si siano presentate nell’ufficio di stato civile per separarsi.
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