La Nuova Sardegna

Oristano

Ticket scaduto? La multa è giusta e dovuta

Ticket scaduto? La multa è giusta e dovuta

Una doppia sentenza del tribunale ribalta due precedenti pronunciamenti del giudice di pace

05 febbraio 2017
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ORISTANO. Nella vicenda dei tagliandi di cortesia per i parcheggi a pagamento il Comune segna un punto a proprio favore: la sanzione per chi lascia il veicolo in sosta con il ticket scaduto è legittima. Lo ha stabilito il Tribunale di Oristano (Giudice Consuelo Mighela) con due sentenze che, accogliendo gli appelli del Comune, assistito dagli avvocati Paola Massidda e Mario Biolchini, contro due sentenze del Giudice di pace che nel 2014 e nel 2015 aveva dato ragione a due automobilisti.

«Le nuove sentenze - spiega una nota del Comune -, che si aggiungono e si allineano a quella pronunciata dalla Corte di Cassazione la scorsa estate che aveva contribuito a fare chiarezza sulla materia stabilendo un precedente importantissimo, confermano la correttezza dell’operato del Comune e del Comando della polizia locale».

Le due sentenze del Tribunale sono sostanzialmente in linea e stabiliscono che “legittimamente è stata contestata dall'amministrazione la violazione di cui all'art. 7, comma 15 del Codice della Strada ed è stata quindi applicata la sanzione pecuniaria nella misura di euro 25”.

«Il Tribunale - prosegue la nota - ha motivato la sue decisioni richiamando l’articolo 157 del Codice della Strada, i pronunciamenti della Corte di Cassazione: “in tutte le pronunce richiamate è stato affermato il principio, condiviso anche da questo Giudice, secondo cui la sosta in area specificamente destinata al parcheggio a pagamento costituisce una sottospecie della sosta a tempo limitato, dal momento che, anche in tal caso, la sosta è consentita a tempo, nel senso che il lasso di tempo per cui si protrae la permanenza del veicolo, con sospensione della marcia, è sottoposto a controllo e regolamentazione”. Per il giudice “ne deriva che, qualora si accerti che la sosta si è prolungata oltre il tempo consentito sarà legittima l'applicazione della sanzione pecuniaria”».

Le sentenze citano anche la Corte dei Conti che si è espressa affermando che «la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell'ausiliario del traffico nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto, oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato, configura una ipotesi di danno erariale per il Comune».

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