La Nuova Sardegna

Sospesi anche senza la Severino

Consiglieri regionali condannati, una legge del ’90 toglie comunque la poltrona

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CAGLIARI. La decisione del Tar Lazio di proporre alla Corte Costituzionale due articoli della legge Severino sulla decadenza di parlamentari e amministratori locali colpiti da condanne e misure cautelari potrebbe non avere alcun riflesso sulla posizione dei consiglieri regionali sardi coinvolti nel processo sui fondi ai gruppi anche se la Consulta dovesse confermare i dubbi espressi dai giudici amministrativi che hanno rimesso in sella il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Esiste infatti una norma alla quale la Severino si è chiaramente riferita che prevede comunque la sospensione degli onorevoli locali in caso di condanna per una serie di reati legati all’attività amministrativa, tra cui il peculato. Cassata in alcuni articoli e in parte superata proprio dalla Severino, la legge numero 55 del 19 marzo 1990 è rimasta in piedi proprio nella quota che riguarda fra gli altri i consiglieri regionali e non sembra lasciare alcuno spazio al dubbio sul campo di applicabilità. L’articolo 15 è stato infatti abrogato tranne che nei confronti di chi opera nelle regioni, obbliga gli enti a tener conto anche delle condanne non definitive e vale anche nei casi di pena patteggiata. Dopo una sentenza di primo grado - a leggere la norma - scatta la sospensione fino a diciotto mesi, altri dodici se il ricorso in appello contro la condanna viene respinto, mentre l’onorevole dovrà essere dichiarato decaduto in caso di sentenza resa definitiva dal rigetto di un eventuale ricorso per Cassazione. La procedura è sostanzialmente uguale a quella prevista dalla legge Severino: è la cancelleria del tribunale o l’ufficio del pubblico ministero titolare del procedimento a comunicare al commissario del Governo o al Prefetto i provvedimenti giudiziari adottati rispettivamente nei confronti del governatore e del consigliere regionale. Il passaggio successivo è la comunicazione al Consiglio regionale, che deve rendere esecutiva la sospensione. In caso di successiva assoluzione tutto viene revocato.

Il ricorso, in parte dichiarato dal Tar Lazio non manifestamente infondato, del sindaco De Magistris riguarda solo il problema della retroattività della legge Severino, che a giudizio dei legali del sindaco rende la norma anticostiuzionale perché verrebbe applicata su fatti e conseguenti reati - quelli origine del provvedimento penale - commessi prima che la norma entrasse in vigore. L’ipotesi che circola negli ambienti politici nazionali è però di rimettere in discussione l’impianto complessivo della legge prima che la Consulta si pronunci. Ma perché i consiglieri regionali condannati possano sperare di mantenere le poltrone nella massima assemblea sarda anche dopo un’eventuale abrogazione della Severino sarebbe indispensabile cancellare anche la norma del 1990 nella parte sopravvissuta, che poi è quella che li riguarda direttamente. (m.l)

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