La Nuova Sardegna

«In Regione solo dirigenti interni»

 «In Regione solo dirigenti interni»

Il Tar accoglie il ricorso dei sindacati, no all’assunzione di professionisti esterni

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CAGLIARI. La Regione non potrà affidare una ventina di incarichi dirigenziali a professionisti selezionati all’esterno con un avviso pubblico: l’ha stabilito il Tar accogliendo integralmente il ricorso presentato dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu per conto dello Sdirs, il sindacato dirigenti e direttivi della Regione Sardegna. I giudici amministrativi hanno ribadito con una sentenza di sei pagine firmata dal presidente Francesco Scano e dall’estensore Giorgio Manca un principio costituzionale spesso ignorato, in base al quale negli enti pubblici si accede solo per concorso. Principio che - hanno deciso i magistrati del Tar - vale per lo Stato come per le regioni, comprese quelle a statuto speciale come la Sardegna. Diverso il discorso che riguarda i direttori generali: per quelli, ha spiegato il Tar, c’è maggiore libertà.

La vicenda esaminata dal tribunale amministrativo è legata alla delibera della giunta regionale numero 64/10 del 2 dicembre 2016, con la quale l’esecutivo di viale Trento ha bandito una manifestazione d’interesse per il conferimento degli incarichi dirigenziali della Direzione generale dell’organizzazione e del personale rivolta a «soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che non è stato possibile coprire con dirigenti del ruolo dell’amministrazione o attraverso le procedure di mobilità disposte dalla Giunta regionale per il sistema Regione o per le altre pubbliche amministrazioni». Impugnato il provvedimento, lo Sdirs ha rilevato come l’iniziativa della Giunta fosse priva di base giuridica e come fosse sbagliato il riferimento a una legge del 2001. In altre parole: i dirigenti dei servizi devono essere dirigenti interni all’amministrazione regionale, mentre i direttori generali possono anche essere estranei all’amministrazione, purchè titolati ed esperti nei settori di destinazione. Il Tar ha bocciato anche la scelta assunta dall’amministrazione Pigliaru di conferire a un professionista esterno l’incarico di dirigente dell’Unità di progetto Iscol@ perché in contrasto con la legge regionale 31 del 1998. Il Tar ha sostenuto nella decisione che i «direttori di servizio» possono essere soltanto dirigenti interni al «sistema Regione o comunque dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale». Secondo i giudici infatti la legge regionale «preclude la possibilità di coprire i posti vacanti mediante assunzione, anche se a tempo determinato, di soggetti esterni all’amministrazione regionale». Per il Tar è illegittimo anche l’avviso pubblico perché comprende l’incarico per l’unità progetto Iscol@.

Opposta la posizione dell’Avvocatura dello Stato, che ha patrocinato la Regione nella causa davanti al Tar: i legali pubblici hanno chiesto che il ricorso venisse respinto perché la competenza nella materia contrattuale riferita al lavoro è una competenza legislativa esclusiva dello Stato e quindi delle regioni, sia a statuto ordinario che speciale.

Ora la Regione dovrà decidere se ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza. (m.l)

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