Stato, Regione, Comuni: i perché della confusione
Le varie norme hanno diversa rilevanza, ma si trova comunque il modo di aggirare i limiti di legge
[SASSARI C’è una maggioranza schiacciante di italiani e sardi che sta rispettando le regole. Con sempre maggiore insofferenza, però. Anche perché spesso sconcertati e confusi dal sovrapporsi, accavallarsi e a volte scontrarsi di decreti e ordinanze.
Chi comanda? In linea di massima non dovrebbero esserci dubbi su quali norme debbano prevalere sulle altre: di certo quelle statali. Esiste un “però” che spalanca le porte a interpretazioni. Nel caso specifico dell’emergenza coronavirus il quadro delle restrizioni è stato tracciato da uno strumento denominato da una sigla con cui gli italiani hanno imparato a familiarizzare: Dpcm. Per esteso: Decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente Conte, con atti successivi, ha introdotto una serie di provvedimenti che hanno anche limitato alcune libertà personali.
Il ruolo delle Regioni. In questo quadro si sono mosse le singole Regioni, che hanno competenza primaria in materia di sanità. A volte inasprendo le disposizioni nazionali, a volte alleggerendole, come è avvenuto negli ultimi giorni in Veneto. Come è possibile che una Regione possa modificare l’efficacia di una disposizione nazionale? Entra in gioco quel famoso “però” di cui si parlava all’inizio. Il Dpcm comporta che venga anche sentito il parere delle Regioni. Ecco perché alcune disposizioni sono state date attraverso ordinanze dei ministeri per le quali non è necessario il parere delle Regioni e che sono immediatamente vincolanti. È accaduto così per il primo limite agli spostamenti dal territorio del Comune, sancito da un’ordinanza del ministero della Salute il 22 marzo. Il giorno dopo il Dpcm ha confermato i divieti di spostamento e elencato le attività che potevano restare aperte. A quel punto si è scatenato il balletto di distinguo e di interpretazioni: corsetta sì e no, studi professionali chiusi e aperti.
Il decreto legge 19. Un chiarimento sui ruoli arriva dal Dl 19: «Le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario... possono introdurre misure ulteriormente restrittive» mentre i sindaci «non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali». Le Regioni in quelle “situazioni di aggravamento sanitario” hanno trovato il varco in cui inserirsi.
C’è chi dice no. Un varco che però, secondo qualcuno, è stato “allargato a dismisura”: «Nessuno di tali presupposti ricorre attualmente, né viene comunque menzionato nell’ordinanza sarda, dove si legge piuttosto una complessiva valutazione del rischio Covid 19 differente da quella operata in sede nazionale»: questo è il netto giudizio di Gian Giacomo Pisotti, magistrato in pensione, ex presidente della sezione civile della Corte d’Appello di Cagliari. Secondo Pisotti «il presidente della Regione non concorda con il presidente del Consiglio dei Ministri, e ritiene quindi di poter decidere diversamente, a prescindere da specifiche situazioni locali di aggravamento, non indicate».
I Comuni. Ancora più limitata dovrebbe essere la discrezionalità dei Comuni, anche se il decreto legge 19 dice che non possono essere adottati provvedimenti “in contrasto con quelli statali”. Più semplicemente i Comuni hanno utilizzato dubbi interpretativi e lacune normative. Con la conseguenze che, guardando la situazione nel suo complesso, sembra di essere di fronte a un patchwork di disposizioni differenti da un centro all’altro. Ma tanto, non ci si può spostare dal proprio Comune quindi non c’è il rischio di confondersi.
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