Messaggi, telefonate e vocali alla ex per 15 giorni, secondo la Cassazione è reato di molestie – Cosa dice la sentenza
Nonostante l’assenza di minacce e insulti nei contenuti i giudici hanno ritenuto il comportamento pressante
Cercare di riconquistare l’ex partner con messaggi e telefonate pressanti e non graditi può costare caro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per molestie nei confronti di un uomo che, tra il 13 e il 31 dicembre 2022, ha contattato ripetutamente la ex compagna con decine di chiamate vocali e messaggi ogni giorno, nel tentativo di convincerla a tornare insieme. Nonostante l’assenza di minacce o insulti nei contenuti, i giudici hanno ritenuto il comportamento «pressante», «indiscreto» e «petulante», sottolineando che ha costituito una «intromissione inopportuna nella altrui sfera di libertà» e una vera e propria alterazione della vita privata della vittima. Il tribunale di Vibo Valentia aveva condannato l’uomo in primo grado per «avere recato molestia e disturbo» tramite un uso continuo del telefono.
La persona offesa aveva allegato alla querela gli screenshot delle chiamate e dei messaggi ricevuti. La difesa ha cercato di sostenere che mancava la prova di un effettivo danno psichico e che il tutto si era limitato a un tentativo, durato circa due settimane, di riallacciare i rapporti. Ha anche evidenziato che la vittima non aveva mai bloccato il numero dell’imputato. Argomentazioni respinte dalla Corte.
Secondo la Cassazione, infatti, la molestia può essere riconosciuta anche in assenza di effetti duraturi: è sufficiente un’azione capace di disturbare la quiete o la libertà altrui. Inoltre, l’uso del telefono è considerato un mezzo particolarmente invasivo. Il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile. Per i giudici, la consapevolezza di agire in modo molesto basta a configurare il dolo. Anche il fatto che la vittima non abbia attivato sistemi di blocco sul proprio smartphone è ritenuto «irrilevante»: la molestia, spiegano, si realizza già nel momento in cui viene avvertita.