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Pay tv, la Cassazione boccia il rinnovo automatico – Ecco perché e in quali casi

Pay tv, la Cassazione boccia il rinnovo automatico – Ecco perché e in quali casi

L’obiettivo è tutelare in modo adeguato il consumatore

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La clausola di rinnovo automatico di un abbonamento a pay tv è nulla se il consumatore non l’ha approvata con una specifica sottoscrizione. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza del 30 aprile 2026. Il caso riguarda un contratto stipulato tramite un modulo predisposto unilateralmente dalla società, in cui il rinnovo tacito scattava automaticamente in assenza di disdetta.

Il sistema prevedeva che il cliente dovesse eventualmente escludere la clausola barrando una casella, senza però una firma dedicata. Secondo la Corte, questo meccanismo non è valido. L’articolo 1341, comma 2, del Codice civile impone infatti che le clausole vessatorie – come il rinnovo automatico – siano approvate con una sottoscrizione separata.

Non basta quindi che il consumatore possa conoscere le condizioni generali: serve un consenso esplicito e consapevole. La funzione della doppia firma è proprio quella di richiamare l’attenzione del contraente sulle condizioni a lui sfavorevoli. Nel caso esaminato, invece, il sistema adottato ribaltava questa logica: tutte le clausole risultavano automaticamente accettate, salvo quelle che il cliente decideva di escludere. Per la Cassazione, questo modello non tutela adeguatamente il consumatore e rende nulla la clausola di rinnovo tacito inserita nel contratto.

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