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Bonifici tra genitori e figli, la Cassazione avverte: ecco quando può scattare l’imposta

Bonifici tra genitori e figli, la Cassazione avverte: ecco quando può scattare l’imposta

Per la Cassazione conta la gratuità del trasferimento emersa durante un accertamento, non il nome dato all’operazione

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Roma Un trasferimento di denaro può essere assoggettato all’imposta sulle donazioni anche se chi lo riceve non lo definisce formalmente una donazione. A contare è la sostanza dell’operazione: se emerge un passaggio di ricchezza senza una controprestazione e senza obbligo di restituzione, il Fisco può qualificarlo come una liberalità.

È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 15315 del 20 maggio 2026, che affronta il caso delle liberalità emerse nel corso di un accertamento fiscale.

La vicenda riguardava una contribuente che aveva ricevuto dalla madre denaro e titoli per oltre 8,2 milioni di euro, provenienti da disponibilità detenute all’estero. L’origine di quelle somme era emersa durante un procedimento avviato dall’amministrazione finanziaria per verificare altri tributi. Nel giustificare l’incremento del proprio patrimonio, la donna aveva escluso che si trattasse di redditi, ma non era stata provata una diversa causa del trasferimento, come un mutuo infruttifero o un’altra operazione a titolo oneroso.

L’Agenzia delle Entrate aveva quindi considerato il passaggio di denaro una liberalità fiscalmente rilevante e applicato l’imposta prevista dall’articolo 56-bis del decreto legislativo 346 del 1990. La pretesa è stata contestata dalla contribuente, ma la Cassazione ha confermato il principio alla base dell’accertamento.

Il punto più importante riguarda proprio le dichiarazioni rese al Fisco. Secondo la Suprema Corte, perché possa emergere una liberalità non è necessario che il contribuente pronunci la parola “donazione” o attribuisca personalmente una precisa qualificazione giuridica al trasferimento. È sufficiente che dalla sua ricostruzione risulti un dato concreto: qualcuno si è impoverito trasferendo una parte del proprio patrimonio e un altro soggetto si è arricchito senza fornire una controprestazione. Spetta poi all’amministrazione finanziaria stabilire quale sia la corretta qualificazione giuridica dell’operazione.

La disciplina distingue però due situazioni. Una liberalità può essere sottoposta volontariamente a registrazione: in questo caso vengono applicate le aliquote e le franchigie ordinarie previste in base al rapporto tra chi trasferisce il patrimonio e chi lo riceve. Per esempio, tra genitori e figli l’aliquota ordinaria è del 4% sulla parte che supera la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario.

Diverso è il caso esaminato dalla Cassazione, nel quale la liberalità emerge dalle dichiarazioni dell’interessato durante un procedimento diretto all’accertamento di altri tributi. L’articolo 56-bis prevede in questa ipotesi un’aliquota dell’8% sulla parte che supera l’eventuale franchigia applicabile.

Questo non significa quindi che qualsiasi bonifico o trasferimento di denaro tra familiari venga automaticamente tassato all’8%. Occorre che ricorrano i presupposti indicati dalla norma e che emerga effettivamente un’attribuzione gratuita.

La Cassazione distingue inoltre il profilo civilistico da quello tributario. L'eventuale problema della forma richiesta per una donazione non impedisce, di per sé, che il trasferimento produca conseguenze fiscali: anche una liberalità realizzata attraverso un diverso meccanismo negoziale può assumere rilevanza ai fini dell’imposta.

La conseguenza pratica è che, durante un accertamento, spiegare un incremento patrimoniale sostenendo semplicemente che il denaro è stato ricevuto gratuitamente da un familiare può avere effetti fiscali. Non conta soltanto come le parti hanno chiamato l’operazione, ma quale sia stata realmente la ragione del trasferimento e se esista una diversa causa, come un prestito, che possa essere concretamente dimostrata.

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