Buoni fruttiferi postali, il denaro si può recuperare anche dopo dieci anni dalla scadenza – Le sentenze e i casi
Riconosciute le ragioni dei risparmiatori non adeguatamente informati
Chi possiede vecchi buoni fruttiferi postali potrebbe avere ancora una possibilità di recuperare il proprio denaro, anche quando sono trascorsi più di dieci anni dalla scadenza. Non si tratta, però, di un diritto automatico: a fare la differenza sono le caratteristiche del titolo e, soprattutto, le informazioni che Poste Italiane ha fornito al momento della sottoscrizione. Spiega tutto il sito Brocarti.it nella sua analisi. La questione riguarda la prescrizione dei buoni fruttiferi postali, un tema che negli anni ha generato numerose controversie. La regola generale prevede che il diritto al rimborso si prescriva dopo dieci anni dalla scadenza del titolo. Una volta trascorso questo periodo, Poste può quindi rifiutare il pagamento. Esistono tuttavia situazioni particolari nelle quali i risparmiatori possono contestare il diniego, soprattutto quando il buono non riportava indicazioni chiare sulla propria durata e sulla data di scadenza.
Due nuove sentenze a favore dei risparmiatori
A riaprire la questione sono due pronunce del 21 ottobre 2026: una del Tribunale di Parma, intervenuto come giudice d'appello, e l'altra del Giudice di Pace di Enna. Le controversie – si legge nell’articolo – riguardavano diversi buoni postali. Nel procedimento di Parma erano coinvolti titoli appartenenti alle serie 18A, AA3 e AA4, alcuni dei quali presentavano sigle scritte a mano sul retro. Un altro buono era addirittura privo dell'indicazione della serie. Nel caso esaminato a Enna, invece, la contestazione riguardava un titolo della serie 18P. I titolari avevano chiesto il rimborso tra il 2023 e il 2024, ma Poste Italiane aveva respinto le richieste sostenendo che fosse ormai intervenuta la prescrizione. Dopo il rifiuto, i risparmiatori si erano rivolti ai giudici chiedendo il risarcimento del danno. In entrambi i procedimenti è stato ritenuto rilevante il fatto che Poste non avesse dimostrato di aver consegnato il Foglio Informativo Analitico, previsto dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2000. Un altro elemento determinante riguardava la difficoltà di ricavare direttamente dai buoni le informazioni necessarie per conoscere la serie di appartenenza e, di conseguenza, la loro effettiva scadenza. Secondo questa impostazione, non è sufficiente che le disposizioni relative ai titoli siano state pubblicate in Gazzetta Ufficiale: occorre anche verificare se il risparmiatore abbia ricevuto indicazioni concrete, comprensibili e adeguate.
La Cassazione mantiene un orientamento più rigoroso
Le due decisioni favorevoli non cancellano, tuttavia, un orientamento giurisprudenziale di segno opposto. In particolare – spiega l’esperto di Brocardi.it – l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25055/2026 ha ribadito che la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico non determina automaticamente il diritto a ottenere un risarcimento per la perdita del capitale dovuta alla prescrizione. Secondo la Corte, le informazioni relative alla durata e alla scadenza dei buoni erano comunque ricavabili dai decreti ministeriali che istituivano le diverse serie e che venivano pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza, anche un'eventuale violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario non è sufficiente, da sola, a dimostrare che la perdita del diritto al rimborso sia stata causata da tale omissione. Anche l'Arbitro Bancario Finanziario ha generalmente seguito questa linea, riconoscendo che la prescrizione decorre dalla scadenza del titolo e che la mancata consegna del foglio informativo non impedisce automaticamente a Poste di sollevare l'eccezione di prescrizione.
Quando si può ancora chiedere il risarcimento
Il punto centrale del contrasto tra le diverse decisioni riguarda quindi la qualità delle informazioni ricevute dal cliente. Da una parte, l'orientamento più rigoroso considera sufficiente la possibilità di ricavare le informazioni dai decreti pubblicati ufficialmente. In particolare, possono assumere rilevanza l'assenza del numero di serie, la presenza di sigle manoscritte difficilmente comprensibili e la mancanza di documentazione che dimostri la consegna del Foglio Informativo Analitico. In queste circostanze può essere contestata la mancata trasparenza delle informazioni fornite al momento della sottoscrizione, facendo valere gli obblighi di correttezza, buona fede e diligenza professionale.
Cosa controllare prima di rinunciare al rimborso
Chi possiede un vecchio buono fruttifero postale non ancora riscosso dovrebbe innanzitutto verificare alcuni elementi fondamentali:
- la serie di appartenenza,
- la data di emissione,
- la durata prevista
- la data effettiva di scadenza.
È necessario anche controllare se siano già trascorsi i dieci anni previsti per la prescrizione e se, nel frattempo, siano state presentate richieste di rimborso o reclami. La presenza di irregolarità nel titolo o l'assenza di informazioni essenziali può infatti rappresentare un elemento utile per valutare un'eventuale contestazione nei confronti di Poste Italiane.
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