La Nuova Sardegna

Sassari

L’appartamento è sfitto ma si paga lo stesso

Obbligatorio contribuire alle spese per le parti comuni dell’edificio

15 gennaio 2014
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Può un proprietario di un appartamento sfitto rifiutarsi di pagare le spese della riparazione del lucernario e delle pulizie della scala compresa la luce per la sua quota?

L’obbligo di pagamento delle spese condominiali per la riparazione o per il godimento delle parti comuni dell’edificio sorge in conseguenza del diritto di proprietà una unità immobiliare situata all'interno dello stabile e prescinde dall’uso che il titolare del diritto fa del bene. Dunque, qualora si considerino interventi relativi a tali porzioni del condominio, la circostanza che l’appartamento non sia abitato, pur rappresentando uno svantaggio dal punto di vista economico per il proprietario, non può essere considerata una valida ragione per ottenere l’esonero, totale o parziale, dal pagamento di quanto dovuto. Quanto al riparto delle spese per la riparazione del lucernario, è opportuno rilevare che la disciplina varia a seconda che questo possa o meno essere considerato parte comune dell’immobile, circostanza che non è chiarita nel quesito di cui sopra. Va precisato che, qualora il manufatto sia parte integrante del tetto dal momento della costruzione e, come quest’ultimo, svolga una funzione di copertura della parte sottostante dell’edificio, si considera comune.

In questi casi, salvo che il regolamento condominiale disponga diversamente sul punto, la spesa necessaria per la sua riparazione è a carico di tutti i condomini in proporzione al valore della quota di proprietà di ciascuno. Non potrà essere invece considerato parte comune, ad esempio, qualora sia stato realizzato dal proprietario del sottotetto o costituisca un’utilità per questi, che ne beneficia in maniera esclusiva. In presenza di tali condizioni, sarà il proprietario dell'appartamento a doversi fare carico esclusivo delle spese, ove sia necessario un intervento di riparazione.

Quanto invece alle spese per l'illuminazione e la pulizia delle scale, il condomino non potrà sottrarsi al loro pagamento, poiché esse rientrano tra quelle necessarie a consentire ai singoli proprietari un più confortevole uso delle cose comuni. Tali spese andranno però ripartite non già in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuno, bensì secondo l’uso che questi potrà fare delle parti comuni (scale) interessate, secondo il criterio fissato dall'art. 1123, comma secondo del Codice Civile.

Avvocato Giuseppe Bassu

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