Se la coppia scoppia un avvocato non basta
Due coniugi assistiti dallo stesso legale durante la separazione dovranno rivolgersi a un altro per i successivi procedimenti
Gentile avvocato, durante la nostra separazione, avvenuta consensualmente, mia moglie ed io siamo stati assistiti dallo stesso legale. Ora purtroppo, io e lei non siamo più in buoni rapporti, e non so a quale avvocato affidarmi. Posso rivolgermi allo stesso legale perché, conoscendo già i dettagli del nostro rapporto, si occupi del prosieguo della causa di divorzio davanti al Giudice?
La vicenda da Lei descritta si verifica non di rado: assai spesso, infatti, si avvia un procedimento di separazione dal coniuge con le migliori intenzioni e, altrettanto di frequente, dopo un primo periodo di accordo sui punti della separazione, emergono invece contrasti insanabili su elementi più o meno importanti, che portano ad un definitivo deteriorarsi del rapporto tra le stesse parti, ostacolando le successive trattative stragiudiziali. In particolare, qualora i coniugi si siano fatti assistere dal medesimo legale nel corso della separazione, si veda come il Codice deontologico forense preveda il divieto per il loro difensore di assistere uno dei due nei successivi procedimenti relativi ai medesimi rapporti familiari (art. 68, co. 4 del nuovo codice deontologico forense): la disposizione è fondata sull’esigenza di garantire la massima tutela possibile agli alti interessi in gioco nella materia del diritto di famiglia, in considerazione dell'ingiusto vantaggio di cui potrebbe godere la parte che si avvalesse dello stesso difensore che abbia in precedenza prestato la propria attività professionale assistendo congiuntamente i coniugi. Conformemente a tale previsione, la Corte di Cassazione nell’affrontare la medesima problematica, ha ravvisato un’ipotesi di assistenza congiunta dei coniugi anche in assenza di un formale conferimento dell’incarico da parte di questi a vantaggio di un difensore, evidenziando come sia sufficiente che quest’ultimo abbia semplicemente svolto un’attività nell’interesse comune delle parti, indipendentemente dall’incisività dell’apporto professionale fornito. In altri termini, anche qualora le parti abbiano perfezionato in parziale o totale autonomia l’accordo relativo alla separazione e l'attività del legale si sia limitata all’audizione in studio delle stesse o alla loro assistenza durante l’udienza presidenziale di separazione, è ribadita l’operatività del divieto di cui sopra. Alla luce di ciò, nel caso da lei rappresentato, non potrà rivolgersi, come avrebbe voluto, al suo legale di fiducia, affinché segua il prosieguo della procedura, ma sarà tenuto ad individuare un nuovo difensore che tuteli la sua posizioni nel corso del giudizio.
Avvocato Giuseppe Bassu