La Nuova Sardegna

Sassari

I figli rinunciano all’eredità del padre ma accettano quella del prozio

Mio zio deceduto, non era sposato, lascia ai tre fratelli tutti premorti, subentrano i nipoti per ceppo. Uno di questi è morto due anni fa: la vedova con i figli maggiorenni avevano rinunciato all’ere...

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Mio zio deceduto, non era sposato, lascia ai tre fratelli tutti premorti, subentrano i nipoti per ceppo. Uno di questi è morto due anni fa: la vedova con i figli maggiorenni avevano rinunciato all’eredità per debiti pregressi. La quota del nipote premorto a chi è assegnata? In caso di vendita del bene di mio zio come dovremo comportarci per vendere il 100% dell’immobile?

La risposta alla domanda è contenuta nell’ultimo comma dell’art.468 del C.c.: «I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa». Pertanto la quota di eredità devoluta dal prozio andrà per rappresentazione ai discendenti del “nipote premorto”, cioé solo ai suoi figli, nonostante la loro rinuncia all’eredità paterna. Qualora i discendenti del nipote premorto rinuncino anche all’eredità del prozio, la rispettiva quota andrà ai rispettivi discendenti ove esistenti e, in mancanza, si accrescerà innanzitutto in favore di eventuali germani non rinuncianti e in mancanza si accrescerà in favore degli eventuali fratelli del loro padre, e in subordine ancora, in favore dei discendenti degli altri due germani premorti del prozio. Quindi, per disporre del bene ereditato è necessario l’intervento all’atto di tutti i chiamati all’eredità devoluta dal prozio che (secondo grado, rappresentazione o accrescimento), anche tacitamente, l’hanno accettata. (Ufficio studi Consiglio notarile)

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