La Nuova Sardegna

Sassari

Se il tasso è usuraio la miglior difesa è l’attacco

Ci sono due strade per far valere i propri diritti e non pagare più

11 giugno 2014
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Nel 2008 ho stipulato un mutuo successivamente risultato a condizione usuraria. Si può chiedere la rescindibilità per lesione del contratto? Inoltre si può, per violazione delle norme di cui all’articolo 644, detrarre dalla rata mensile a tacpsso fisso gli interessi non dovuti?

Il mutuo è un contratto mediante il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuataria), una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l’altra si obbliga a restituire con altrettante cose della stessa specie e qualità di quelle ricevute. Trattandosi di un contratto assai diffuso e che presenta, non di rado, l’intrecciarsi di aspetti civili e penali, il legislatore ha dettato un’attenta disciplina: il sistema costruito offre al contraente debole che abbia stipulato un mutuo con interessi usurari una tutela che miri alla reintegrazione di quanto perduto dal punto di vista economico (art. 1815 c.c.) e, al contempo, la possibilità di promuovere azione sul piano penale per far accertare la commissione del reato di usura ad opera dell’altro contraente (644 cp). L’art. 1815, 2 co c.c. , in tema di mutuo a titolo oneroso, stabilisce che, se gli interessi pattuiti sono usurari (secondo i tassi soglia previsti dalla l. 108/96), la relativa clausola è nulla, questi non sono conseguentemente dovuti al mutuante e successivamente non verrà applicato al contratto alcun interesse, nemmeno entro la soglia legale. Affinché possa, invece, promuoversi l’azione di rescissione per lesione prevista dall’art. 1448 c.c. è necessaria la sussistenza di ulteriori presupposti: la lesione subìta deve eccedere la metà del valore della prestazione al tempo della stipulazione e deve, inoltre, potersi ravvisare uno stato di bisogno del contraente “debole”, di cui la controparte si sia approfittata. Nel caso da lei rappresentato, premesso che non si fa cenno ai presupposti in tema di rescissione, potrà agire in sede giudiziaria civile al fine di eccepire la nullità della clausola relativa agli interessi usurari, pretendere la restituzione di quanto indebitamente versato alla controparte, a titolo di interessi, e beneficiare così della successiva gratuità del mutuo stesso. Ciò ferma restando la possibilità di intraprendere un parallelo giudizio penale per far valere, ove ne ricorrano i presupposti, la commissione del reato ex art. 644 cp, punito con la reclusione da due a 10 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Avvocato Giuseppe Bassu

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