La Nuova Sardegna

Sassari

La facciata rovinata dopo i lavori nei balconi pericolanti

Per incuria nel mio condominio non sono stati ripristinati alcuni balconi a getto di proprietà esclusiva che si affacciano sulla strada. L’amministratore, per salvaguardare l’incolumità dei passanti,...

17 settembre 2014
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Per incuria nel mio condominio non sono stati ripristinati alcuni balconi a getto di proprietà esclusiva che si affacciano sulla strada. L’amministratore, per salvaguardare l’incolumità dei passanti, ha provveduto a metterli in sicurezza. A tutt’oggi però i signori condomini non hanno provveduto al ripristino. Può l'amministratore obbligarli a fare qualcosa per il decoro della facciata?

I balconi “aggettanti” sono quelli che sporgono dalla facciata dell’edificio e sono diversamente qualificati e disciplinati dal legislatore a seconda dell’elemento strutturale che ne viene considerato e della funzione che lo stesso svolge. Nella loro interezza (piano di calpestio, superficie ecc...) i balconi aggettanti costituiscono un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono: sono, quindi, accessori delle singole unità immobiliari e, in quanto tali, appartenenti ai proprietari delle stesse, i quali ne hanno l’esclusivo godimento e pertanto i lavori di eventuale ripristino interesseranno solo i proprietari delle unità in questione.

Ove, invece, si considerino i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e inferiore (ringhiere, balaustre, ecc...), essi andranno qualificati come parti comuni dell’edificio, poiché si inseriscono nel prospetto di quest’ultimo e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

Premesso che nel caso di specie, per quanto mi è dato comprendere, si parla di interventi non già riguardanti la proprietà esclusiva, ma quella comune, facendosi riferimento al decoro dell’edificio e non ad una situazione di pericolo determinata dallo stato dei balconi, già messi in sicurezza, sarà l’amministratore, in quanto responsabile ex art. 1130 c.c. per la conservazione delle cose comuni a dover convocare un’apposita assemblea, per deliberare in proposito.

Infine si ricorda che lo stesso Sindaco, anche su istanza di un singolo cittadino (e, quindi anche dell'amministratore), potrà emettere una ordinanza di rimessione in pristino se lo stato della facciata violi il regolamento comunale in materia di mantenimento del decoro degli edifici e, nel caso i cui non si provveda, si formula davanti all’Autorità Giudiziaria una denuncia contro i condomini al fine di ottenere una condanna penale.(Avv. Giuseppe Bassu)

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