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Alloggi in affitto, i diritti degli universitari

Alloggi in affitto, i diritti degli universitari

Laureando costretto ad abbandonare l’appartamento. Ecco le regole alla scadenza del contratto di locazione transitoria

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Mio figlio aveva un regolare contratto di locazione transitorio che scadeva il 30 settembre ed è prossimo alla laurea, come il suo collega e coinquilino. In loro assenza ad agosto il titolare ha fatto ingresso (senza l’assenso degli inquilini) nell’appartamento con altri possibili inquilini, affittando a questi ultimi lo stesso. Come si deve comportare mio figlio? Ha diritto al rinnovo del contratto?

La locazione transitoria è quel particolare tipo di locazione che consente alle parti di stipulare un contratto avente ad oggetto il godimento di un determinato bene per un periodo di tempo ridotto, purché vengano indicate all’interno dell’accordo le esigenze che motivano la scelta in tal senso effettuata dagli stessi contraenti. Al fine di meglio assolvere alla funzione che è attribuita a tale tipo contrattuale, la relativa disciplina si caratterizza per la presenza di alcune disposizioni derogatorie rispetto a quella prevista per la locazione ad uso abitativo dalla legge 392/1978, tra le quali figurano, appunto, particolari regole in tema di durata del contratto. Se, infatti, quanto alla forma ordinaria di locazione ad uso abitativo, il legislatore prevede che i contratti abbiano durata minima di quattro anni, con tacito rinnovo dell’accordo per i quattro anni successivi alla prima scadenza, la durata della locazione transitoria deve, invece, essere circoscritta ad un periodo che va da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi. Merita poi particolare attenzione un ulteriore sottotipo di locazione transitoria, ovvero locazione per esigenze abitative di studenti universitari, per la quale sono invece previsti una durata maggiore, pari a 36 mesi, e il tacito rinnovo del contratto allo scadere del primo termine dello stesso. Si tratta però di una diversa tipologia contrattuale che, in quanto tale, deve rispondere ai requisiti di forma e contenuto previsti dal decreto ministeriale del 30 dicembre 2002. Nel caso di specie non è dato sapere in maniera precisa quale sia il contratto stipulato, poiché si parla di locazione transitoria, ma si fa menzione della qualità di studente di una delle parti. Pertanto, la risposta varierà necessariamente a seconda del tipo di locazione considerato: ove si tratti di semplice locazione transitoria, allo spirare del termine contrattuale suo figlio sarà tenuto ad abbandonare l’immobile senza poter vantare alcun diritto al rinnovo; qualora, invece, sia stato concluso un contratto di locazione per esigenze abitative di studenti universitari, alla prima scadenza questo si intenderà automaticamente rinnovato per un uguale periodo, a meno che il conduttore non comunichi al locatore la disdetta almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Avvocato Giuseppe Bassu

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