La Nuova Sardegna

Sassari

Niente animali in appartamento... per sempre?

Un lettore alle prese con i vincoli tramandati anche in caso di vendita

15 ottobre 2014
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Volendo acquistare un appartamento, il costruttore mi ha informato che negli appartamenti c’era un vincolo, contrattuale e condominiale, secondo i quali non si possono tenere animali. Secondo il venditore, anche se in futuro dovessi vendere l’appartamento, i nuovi acquirenti avrebbero dovuto attenersi a tali vincoli. Un amico sostiene che questo era possibile ma che tali vincoli sono decaduti con la “legge Brambilla”. A chi devo dare retta?

Quando si parla di regolamenti di condominio, bisogna innanzitutto distinguere tra quelli assembleari e quelli contrattuali. I primi sono quelli approvati a maggioranza nelle assemblee e si limitano a regolamentare la vita in comune. I secondi, invece, sono quelli, contenuti nell’atto di vendita delle singole unità immobiliari, che possono individuare vincoli relativi all’esercizio del diritto di proprietà. Questi prevalgono sulle norme del Codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, laddove non contrastino con norme espressamente inderogabili. La legge di riforma della materia condominiale (220/2012) ha inserito l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c., il quale, in relazione al regolamento assembleare, stabilisce che non possa vietare di possedere o detenere animali da compagnia ai proprietari degli appartamenti. Un simile divieto equivarrebbe a menomare i diritti personali e individuali del condomino. Ciò non vale, tuttavia, ad escludere la possibilità che siano gli stessi privati ad inserire all’interno di un eventuale contratto di compravendita una clausola che, invece, non consenta agli inquilini di possedere o di ospitare animali domestici all’interno della propria casa. Considerato che dal quesito non è dato sapere con esattezza quale sia il tipo di regolamento in cui il divieto è contenuto, ove sia ancora in vigore una disposizione del regolamento assembleare che preveda tale limitazione, sarà possibile farlo presente in sede di assemblea e richiedere che la stessa venga eliminata. SFermo restando che sarebbe in ogni caso necessario conoscere il contenuto della clausola di cui sopra, qualora, invece, la limitazione dovesse essere frutto di un vincolo sorto in sede contrattuale al momento della stipulazione della compravendita, regolarmente sottoscritta, non sarà possibile muovere obiezioni di sorta in un momento successivo all'acquisto.

Avvocato Giuseppe Bassu

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