La Nuova Sardegna

Sassari

Ecco come funziona la rendicontazione del condominio

Potrei sapere come funziona la rendicontazione del condominio? L'amministratore può presentare il rendiconto quando vuole, senza che siano previsti dei termini? In tema di contabilità del condominio,...

12 novembre 2014
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Potrei sapere come funziona la rendicontazione del condominio? L'amministratore può presentare il rendiconto quando vuole, senza che siano previsti dei termini?

In tema di contabilità del condominio, i due documenti fondamentali che l’amministratore è tenuto a redigere sono il rendiconto e lo stato di ripartizione (cosiddetto bilancio preventivo). Nel rendiconto l’amministratore ricostruisce la situazione finanziaria del condominio a chiusura dell’esercizio annuale di gestione, dando indicazione di tutte le entrate e le uscite a questa inerenti. Il Codice civile, agli artt. 1130 e 1130-bis, prevede che questo vada redatto dall’amministratore nella maniera più chiara e semplice possibile, affinché i condomini possano facilmente comprenderne il contenuto. Si tratta di un prospetto composto da registro di contabilità, riepilogo finanziario, nota esplicativa della gestione e vari giustificativi di spesa ad esso allegati, dovrà poi essere portato all’attenzione dell’assemblea condominiale. All’interno del “bilancio preventivo” vengono, invece, indicate tutte le entrate e tutte le spese di gestione condominiale che si presenteranno nel corso dell'anno che sta per iniziare. Sarà onere dell'amministratore sottoporre entrambi i documenti all'attenzione dell'assemblea ed ottenere che vengano approvati da quest'ultima. L’approvazione del “bilancio preventivo”, infatti, consentirà la riscossione, ove necessario, delle singole quote a carico dei condomini per far fronte alle prime spese annuali. Quanto al rendiconto, la legge prevede che l'amministratore, entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, debba procedere alla convocazione di un’apposita riunione dei condomini, durante la quale illustrerà il contenuto del rendiconto e lo sottoporrà alla votazione dell'organo assembleare.

Tale documento dovrà poi essere approvato a maggioranza dei condomini intervenuti, che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'edificio.

Qualora, come nel caso rappresentato, l’amministratore non convochi l’assemblea entro il termine individuato dal legislatore, ovvero entro 180 giorni, ciascun condomino, in caso di perdurane inerzia dell'amministratore, potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria, chiedendo che il suo incarico venga revocato.(Avv. Giuseppe Bassu)

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