La “confusione” che estingue un diritto
Due vedovi e un orfano alle prese con la presunta ereditarietà del permesso di abitare a vita nella casa di una congiunta
Alla morte di mia zia, sorella di mio padre, nel 2008 è stato trovato un testamento olografo dove la de cuius lasciava la propria casa in godimento a due sorelle precisando che il diritto valeva «fino alla loro morte». Ora le due eredi sono decedute mentre i rispettivi coniugi risiedono, rispettivamente, in una casa di riposo e con un figlio. A entrambi, per ragioni diverse, non interessa vivere a casa della cognata defunta. La domanda è: il diritto di abitazione si estingue con il decesso delle originarie titolari oppure tale diritto passa ai mariti/figli? I fratelli ancora in vita vorrebbero vendere la casa: possono farlo o bisogna prima fare una nuova successione? Se sì, su chi incombe l’onere?
Il problema, apparentemente semplice, presenta spigoli che si cercherà almeno di smussare con lo spazio a disposizione. Con la morte della “zia” la proprietà della casa si è trasferita - se il testamento non dispone diversamente - a tutti i fratelli e sorelle, comprese A ed E alle quali è stato legato anche il diritto di abitazione. Al momento del decesso di A ed E, il diritto di abitazione non si è trasferito per successione ai loro eredi, ma non si è neppure estinto completamente. Infatti, secondo quanto dispone l'art. 1022 del codice civile, il titolare del diritto di abitazione su una casa «può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia» e non v’è dubbio che il coniuge ed il figlio facciano parte della famiglia. Tralasciamo di approfondire il concetto di “bisogno” che ora non interessa, ma soffermiamoci sul fatto che per quanto riguarda la quota che il coniuge ha ereditato da A e la quota che coniuge e figlio hanno ereditato da E il diritto di abitazione si è estinto per “confusione”. Al diritto di abitazione, infatti, secondo il richiamo dell'articolo 1026 c.c. si applica la normativa dell’usufrutto che all’articolo 1014 n2 c.c. prevede che esso si estingue quando “usufrutto e proprietà si riuniscono nella stessa persona”. Quanto detto riguarda i titolari dei diritti, salvi i necessari approfondimenti sugli effettivi diritti e sulle risultanze dei registri immobiliari e catastali. Per quanto riguarda la volontà di vendere la casa è da ricordare che il divieto di cessione del diritto di abitazione di cui all’articolo 1024 del codice civile è stato ormai riconosciuto applicabile esclusivamente alla cessione del solo diritto di abitazione a terzi, che non ha valenza di ordine pubblico e che è derogabile per volontà delle parti e quindi, non si ritiene applicabile nella ipotesi in cui tutti i titolati dei diritti di proprietà e di abitazione congiuntamente cedano a terzi.
Ufficio studi del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania
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