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Sassari

Il Tfr del deceduto si divide secondo il bisogno degli eredi

Gentili notai, come deve essere diviso il Tfr (Trattamento di fine rapporto) di un lavoratore deceduto prima di andare in pensione. Questa persona era sposata e separata, ma non divorziata, e aveva...

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Gentili notai, come deve essere diviso il Tfr (Trattamento di fine rapporto) di un lavoratore deceduto prima di andare in pensione. Questa persona era sposata e separata, ma non divorziata, e aveva due figli dalla prima moglie e due dalla compagna. Ora la prima famiglia rivendica l’intera somma.

Il caso da lei prospettato trova la sua disciplina nell’articolo 2122 del Codice civile intitolato “indennità in caso di morte”. Tale norma espressamente recita: «1) In caso di morte del prestatore di lavoro le indennità (...) devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del prestatore di lavoro, a (...); 2)La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

La fattispecie normativa fa riferimento all’ipotesi in cui il decesso del prestatore di lavoro avvenga prima che il diritto al Tfr sia maturato. In tal caso il diritto è acquisito iure proprio direttamente dai beneficiari indicati dalla norma e non segue le norme previste in caso di successione mortis causa. Le norme da ultimo citate, che assegnano agli eredi quote di eredità indipendenti da ogni riferimento allo stato di bisogno, si applicano,invece, nelle ipotesi in cui la morte del prestatore di lavoro segua il suo pensionamento.

Nel concetto di coniuge di cui al 2122 non rientrano il vedovo o la vedova cui sia stata addebitata la separazione o la colpa, salvo che detto coniuge non avesse comunque diritto agli alimenti. I figli sono indifferentemente quelli avuti da una prima moglie o da una seconda moglie o da una compagna. Lo stato di bisogno che vale a determinare il quantum spettante ai singoli aventi diritto deve essere determinato sulla base di un accordo necessariamente successivo alla morte del lavoratore, non può quindi essere prestabilito nè esattamente individuato prima che tale evento si verifichi. In caso di mancato accordo tra figli e coniuge deciderà il giudice.

Alla luce di quanto fin qui sommariamente esposto, sembrerebbe legittima la ragione dei figli avuti dalla “compagna” di concorrere alla divisione del Tfr di cui si discute. Difficile è determinare in quale misura, sicuramente tale misura non è determinata dall’appartenenza all’uno o all’altro gruppo di figli. Spero esserle stato utile.(Ufficio studi del Consiglio notarile)

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