Lo studente si fa male? A volte paga la scuola e anche l’insegnante
Mio figlio frequenta la seconda media. Al termine della ricreazione, aspettando l’insegnante, è caduto in classe mentre si muoveva sulla sedia e ha riportato una micro frattura alla caviglia con...
Mio figlio frequenta la seconda media. Al termine della ricreazione, aspettando l’insegnante, è caduto in classe mentre si muoveva sulla sedia e ha riportato una micro frattura alla caviglia con conseguente ingessatura e fisioterapia. Il preside mi ha detto che la colpa era di mio figlio, che avrebbe dovuto attendere l’insegnante seduto composto. Secondo lei c’è qualche profilo di responsabilità?
La legge prende in considerazione l’esigenza di tutelare in modo pieno coloro che si apprestano a ricevere un’educazione, soprattutto se minori e sottoposti alla vigilanza dell’istituto scolastico. Al momento dell’iscrizione alla scuola, sorge un affidamento qualificato non solo tra la famiglia dell’iscritto e l’istituto in sé considerato, ma anche rispetto ai singoli insegnanti che sono chiamati a vigilare gli allievi ed evitare possibili danni, secondo i canoni di correttezza per i quali sono chiamati a svolgere la funzione di educatori.
In caso di lesioni autoprovocate dallo studente è possibile scorgere la violazione di obblighi contrattuali, ancorché non specificati, derivanti dal rapporto qualificato instaurato al momento dell’iscrizione. Nel caso rappresentato, l’infortunio è avvenuto durante l’orario di lezione, terminata la ricreazione e quindi in un momento in cui gli studenti devono essere sotto l’attenta supervisione dell’insegnante che non può comportarsi con leggerezza omettendo di recarsi in classe. La Cassazione, con un’importante argomentazione e al fine di garantire la tutela degli allievi, ha affermato la natura contrattuale della responsabilità dell’insegnante che durante l’orario scolastico non assuma le prescrizioni necessarie per evitare l’evento dannoso. Questo accorgimento solleva il danneggiato dall’onere di provare tutta una serie di elementi causali e giuridici, dovendo egli limitarsi ad indicare il danno subito e la fonte del rapporto da individuarsi, nel nostro caso, proprio nel “contatto sociale” fondato su l’obbligo specifico di vigilanza richiesto dalla normativa nazionale. Incombe invece sull’insegnante l’onere di dimostrare l’assenza di colpa o il caso fortuito. L’istituto scolastico risponderà unitamente all’insegnante in quanto titolare del potere organizzativo, tenuto ad assicurare accanto all’obbligo di istruzione quello di protezione e vigilanza dello studente mediante misure idonee a garantire l’efficienza del personale e degli insegnanti.(Avv. Giuseppe Bassu)