Sanità, il Consiglio di Stato annulla la graduatoria sarda dei farmacisti
Accolto il ricorso di una professionista del Sassarese. La Regione dovrà ricalcolare i punteggi per assegnare le sedi vacanti
SASSARI. Scarica di adrenalina nelle farmacie. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una professionista del Sassarese e ha annullato la graduatoria regionale del concorso pubblico, per titoli ed esami, dalla quale la Regione attinge da sei anni per assegnare le sedi farmaceutiche vacanti e quelle di nuova istituzione. I giudici hanno anche cassato la clausola secondo cui la maggiorazione a favore dei “farmacisti rurali” non avrebbe potuto comportare il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l’attività professionale svolta.
Detto così sembra un arido tecnicismo, invece si tratta di una rivoluzione che rimette in gioco carriere e sedi. Non a caso, oltre l’assessorato regionale della Sanità, le controparti della farmacista erano 65 colleghi che avevano un punteggio migliore del suo in graduatoria e che adesso dovranno cederle il posto più in alto.
Oltre la farmacista che ha vinto il ricorso, assistita dagli avvocati Vittore Davini e Marcello Bazzoni, la sentenza potrebbe avere effetti a catena in Sardegna e nella penisola. I giudici hanno infatti annullato una clausola che viene applicata in tutti i concorsi in Italia. Solo nell’isola, sono centinaia i farmacisti coinvolti. Basta considerare che nell’isola ci sono tanti piccoli comuni dove, per il numero di abitanti, le farmacie sono considerate “rurali” dalla legge 221/1968.
L’articolo 9 della legge del 1968 stabilisce una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio dei titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50, a favore dei farmacisti «che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno cinque anni». All’epoca si trattava di una norma studiata per premiare chi esercitava la professione in sedi disagiate. Per evitare sperequazioni tra farmacisti, le commissioni hanno sempre stabilito che il “bonus rurale” valesse fino al raggiungimento del punteggio massimo di 35 punti. Vale a dire fino al tetto stabilito per quanto riguarda il punteggio per l’attività professionale svolta. Ed è proprio il principio scardinato dalla sentenza del Consiglio di Stato.
I giudici della terza sezione (presidente Pier Giorgio Lignani) hanno condiviso la tesi degli avvocati Davini e Bazzoni in base alla quale il “tetto” dei 35 punti era illegittimo. Di fatto, ha spiegato il Consiglio di Stato, «la normativa non può essere disapplicata dal bando di concorso». I giudici hanno riformato una sentenza del Tar Sardegna, la numero 1457 del 2009, che invece aveva dato torto alla farmacista. La professionista partiva già da un punteggio massimo per il numero di anni di esercizio e si era vista, in graduatoria, tagliare di netto il “bonus rurale” per restare sotto il tetto dei 35 punti.
Il collegio giudicante ha totalmente condiviso le argomentazioni della difesa, secondo la quale la loro assistita – tra punti maturati per l’esercizio professionale e quelli per la maggiorazione “rurale”– aveva diritto a 41.35 punti e quindi poteva rivendicare una posizione molto migliore nella graduatoria regionale. «Una interpretazione difforme – hanno scritto i giudici – finirebbe per privare di contenuto la norma agevolativa, ma anche col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile».
La notizia della sentenza 5667/2015, emessa il 14 dicembre dalla terza sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha provocato un animato dibattito nel web.
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